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Data: 18/06/2020 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Scout speed: va indicata la ragione della mancata contestazione immediata[Torna su] Nel verbale elevato nei confronti del conducente "pizzicato" dallo Scout Speed a viaggiare oltre i limiti di velocità consentiti vanno espressamente indicate le ragioni, tra quelle previste dall'art. 201 C.d.S., per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al trasgressore. Tanto ha affermato il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza n. 511/2020 (sotto allegata) respingendo il ricorso dell'Unione Comuni Pianura Reggiana contro il provvedimento che, in prime cura, aveva dato ragione al conducente. In particolare, la controversia trae origine da un verbale con il quale era stata contestata all'automobilista la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. rilevata tramite autovelox Scout Speed in modalità dinamica. In prime cure, il Giudice di Pace aveva accolto le doglianze presenti nel ricorso di cui era stato estensore il consigliere comunale Paribello Antonio e, per l'effetto, aveva provveduto all'annullamento del verbale. In particolare, era ritenuto fondato il motivo inerente l'assenza di motivazione in ordine all'omessa contestazione immediata e quello relativo alla mancanza di cartelli di preavviso. Anche in seconde cure la vicenda si conclude a sfavore dell'amministrazione e la pronuncia offre importanti precisazioni in materia di contestazione immediata e differita. Contestazione immediata o differita[Torna su] Il Tribunale evidenzia come la contestazione immediata imposta dall'art. 201 C.d.S. abbia un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa. La limitazione del diritto di conoscere subito l'addebito trova giustificazione, invece, solo in presenza dei motivi indicati nel verbale, altrimenti l'accertamento è da considerarsi illegittimo così come i successivi atti procedimentali. Nel caso di specie, nel verbale era indicato che la violazione non era stata subito contestata in quanto "rilevata attraverso apparecchiatura omologata la cui contestazione immediata non è necessaria come disposto dall'art. 201, comma 1 bis, lettera e), C.d.S.". Il giudice sottolinea come tale norma legittimi la contestazione differita in tre casi, ben diversi tra loro e addirittura alternativi l'uno all'altro, ovvero: - determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; - impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; - impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari. Pertanto, il generico richiamo alla norma del Codice della Strada non basta, poiché non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per cui non è avvenuta la contestazione immediata. Si contesta, dunque, non scelta legittima e discrezionale della P.A., ma la mancata esplicitazione del motivo la contestazione non è avvenuta nell'immediatezza. La natura dello strumento utilizzato[Torna su] Sbaglia l'appellante quando afferma che la mancata immediata contestazione deriverebbe dalle caratteristiche dello strumento utilizzato e dalla sostanziale impossibilità di fermare il veicolo nell'immediato. Nel caso di specie, infatti, la rilevazione è stata effettuata tramite Scout Speed in modalità dinamica, ovvero un "autovelox" che è possibile installare anche all'interno dei veicoli della polizia e che può operare anche quando tale veicolo in movimento. Secondo il giudice del gravame, in linea teorica, ciò avrebbe reso possibile contestare l'installazione nell'immediatezza. Addirittura, dall'esame degli atti, emerge che il rilevamento era stato eseguito utilizzando lo Scout Speed in modalità dinamica, dunque proprio sul veicolo in movimento della Polizia Municipale. Ancora, nonostante i veicoli marciassero in direzione opposta, il rilevamento era avvenuto in avvicinamento e non in un momento successivo al passaggio del veicolo, mentre la violazione era stata accertata con fotografia frontale a distanza già prima dell'incrocio tra veicoli. Inoltre, l'infrazione era stata commessa in tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, con scarso traffico e in orario diurno (di primo pomeriggio). Ciò avrebbe, secondo il magistrato, reso possibile una constatazione immediata. In conclusione non solo nel verbale è omessa l'indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata, ex art. 201, comma 1 bis, lettera e), C.d.S., ma addirittura tutte e tre le ragioni sono radicalmente escluse dalla dinamica concreta dell'accertamento come costruito dalla stessa Municipale. Deve essere, dunque, confermata l'illegittimità della contestazione stessa. Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
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