Data: 27/09/2002 - Autore: www.filodiritto.com
La concorrenza � "leale" se la pubblicit� indiretta non genera confusione con i prodotti di un concorrente. La pubblicit� indiretta, realizzata mediante l'organizzazione di manifestazioni a premio e senza alcuna competizione sul premio stesso, si sostanzia essenzialmente in una specifica forma di promozione commerciale. Tale promozione v�ola le regole sulla concorrenza sleale se genera confusione fra i prodotti del "promotore" e quelli di un concorrente. Nell'affermare tale principio la Corte ha sostenuto, inoltre, che si configura atto di concorrenza sleale se la confusione fra i prodotti viene accertata caso per caso. Non � necessario, dunque, che l'iniziativa commerciale sia, per cos� dire, nuova e quindi soggetta alla tutela "brevettuale" (Cassazione, Sentenza 9 settembre 2002, n.13079) [Massima della Cassazione].
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