Data: 22/06/2020 23:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Licenziamento per giusta causa

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Con l'ordinanza n. 11697/2020 (sotto allegata) la Cassazione, nel respingere il ricorso di un dipendente licenziato, ribadisce il diritto del datore di lavoro di far seguire il dipendente da un investigatore privato per verificare se la malattia esiste davvero o se, in ogni caso, le sue condizioni non sono effettivamente compatibili con l'ambiente di lavoro. Vediamo come ha avuto inizio la vicenda processuale.

Un lavoratore si oppone al licenziamento per giusta causa intimatogli dalla societā datrice, ma il giudice rigetta il ricorso. Il dipendente prova allora a far valere le proprie ragioni in Corte d'Appello, ma anche questa rigetta il suo reclamo, ritenendo legittimo l'incarico conferito dalla datrice a un investigatore privato, per accertare se il dipendente fosse veramente in malattia.

Il dipendente infatti aveva lamentato un trauma contusivo a causa di una caduta dallo scooter procuratosi mentre si allontanava da un cantiere, certificata dal pronto soccorso, che prescriveva assoluto riposo per qualche giorno, con tanto di trasmissione degli atti all'Inail. Peccato che l'investigatore incaricato lo ha sorpreso pedalare ore e ore e a camminare con il figlio sulle spalle nel centro cittadino.

Illegittimo far seguire il lavoratore in malattia

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Il dipendente soccombente in entrambi i gradi di merito decide quindi di ricorrere in Cassazione, sollevando i seguenti motivi di doglianza.

  1. Con il primo motivo contesta la legittimitā dei controlli investigativi intrapresi dalla societā datrice, considerato che i lavoratori subordinati sono esonerati dalla reperibilitā.
  2. Con il secondo invece contesta la sproporzione tra sanzione irrogata e condotta e fa valere l'insussistenza dell'obbligo di rientrare in anticipo sul periodo di inabilitā certificata dall'Inail.

Legittimo mettere l'investigatore per provare che la malattia non esiste

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La Cassazione con l'ordinanza n. 11697/2020 respinge il ricorso per le ragioni che si vanno a illustrare.

La Corte rileva come gli artt. 2, 3 e 4 della legge 300/700 riconoscono al datore il diritto di servirsi di investigatori per verificare che il lavoratore adempia alle sue obbligazioni esterne all'ambiente lavorativo, ma rilevanti dal punto di vista disciplinare.

Nel caso di specie non rileva che non fosse esperibile la verifica fiscale. A giustificare il controllo del datore č sufficiente il sospetto che "il mancato svolgimento dell'attivitā lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito" o che vi sia il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione.

Al datore č riconosciuto il diritto di procedere "al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneitā di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacitā lavorativa e, quindi, a giustificarne l'assenza."

In questo caso infatti gli accertamenti del datore non avevano una finalitā sanitaria, ma lo scopo di dimostrare che la "malattia" lamentata dal dipendente non era incompatibile con l'attivitā lavorativa o l'assenza dalla stessa. Di qui la legittimitā dell'accertamento effettuato dalla datrice tramite investigatore privato in quanto finalizzato a dimostrare l'inesistenza di una situazione in grado di ridurre la capacitā lavorativa del dipendente.

Per quanto riguarda invece la lamentata sproporzione tra la condotta e il licenziamento la Corte ribadisce l'impossibilitā di procedere a un riesame dei fatti, per la possibilitā di giudicare solo la presenza di una motivazione logica e adeguata. A tal proposito gli Ermellini rilevano come le conclusioni a cui č giunta la Corte sono corroborate dalle dichiarazioni dei testimoni e sono ben motivate nel momento in cui rilevano un comportamento del dipendente non improntato a correttezza e buona fede, stante la perdurante assenza dal lavoro anche in presenza dell'intervenuta guarigione, dimostrata dall'intensa attivitā ciclistica e dalla altre attivitā fisiche espletate. Il tutto senza comunicare al datore di lavoro il recupero delle sue abilitā.


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