Data: 21/06/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

La riconciliazione dopo la separazione rende improcedibile la domanda di divorzio

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La Cassazione affronta il tema della riconciliazione dei coniugi e del potere di questo istituto di rendere improcedibile la domanda di divorzio, soprattutto se nel corso della stessa, il marito manifesta la volontà di riformare la sua famiglia.

Un uomo si rivolge al Tribunale per chiedere lo scioglimento del matrimonio. Il Giudice respinge la domanda perché tra i coniugi, dopo la separazione, è intervenuta la riconciliazione.

L'uomo ricorre allora in appello, ma anche il giudice del gravame respinge le sue ragioni. La riconciliazione infatti è incompatibile con lo stato di separazione. Nel caso di specie in effetti i coniugi, dopo la separazione del 2003, hanno convissuto nella casa coniugale dal 2004 al 2012 con i figli. La Corte rileva inoltre come a fronte della riconciliazione opposta dalla donna, come ostativa alla domanda di scioglimento, è onere del marito dimostrare nelle memorie 183 c.p.c la persistenza dello stato di separazione.

Riconciliazione che la Corte ha desunto da diversi elementi. Dalle testimonianze è emerso infatti che il marito nel 2004 si è recato a Londra, dove la moglie si era trasferita con i figli, per convincerla a tornare ad abitare tutti insieme nella casa coniugale. In quel periodo i coniugi hanno fatto vita comune, solo occasionalmente marito e moglie hanno trascorso le vacanze separatamente.

Convivenza cessata nel 2012 a causa della relazione extraconiugale portata avanti dal marito e di cui la moglie si era stancata. Per la Corte non è pensabile che la convivenza sia ripresa solo per i figli, visto che l'uomo a un certo punto ha promesso di porre fine alla storia con l'altra donna.

Lo conferma ulteriormente il fatto che la ripresa convivenza è durata ben 8 anni, stante l'assoluta autonomia, anche economica, dei coniugi e quindi la possibilità di condurre vite separate.

L'avvenuta riconciliazione non è stata scalfita neppure da una missiva inviata nel 2006 da un legale incaricato dalla moglie per proporre al marito il ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio. E questo non solo perché la lettera è stata inviata da una professionista, ma anche perché la convivenza è proseguita per 6 anni.

Non c'è riconciliazione se la moglie chiede di rispettare gli accordi di separazione

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Non arrendendosi gli esiti dei giudizi di merito il marito decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di ricorso.

  1. Con il primo lamenta l'omessa valutazione di tre fatti decisivi come la richiesta avanzata dalla moglie di adempiere agli obblighi economici contenuti nella separazione; la presentazione congiunta della domanda di modifica delle condizioni e la missiva del legale della consorte del 2006. Elementi che dimostrano la volontà della moglie di sciogliere il matrimonio.
  2. Con il secondo contesta alla Corte di aver dato rilievo esclusivo, ai fini del decidere, alla ripresa coabitazione dei coniugi e di aver posto a carico del marito l'onere di dimostrare la non avvenuta riconciliazione, esonerando così controparte.
  3. Con il terzo lamenta come la Corte d'Appello non abbia tenuto conto del passaggio in giudicato del decreto del Tribunale che ha accolto la richiesta di modifica delle condizioni di separazione, con conseguente formazione del giudicato sull'assenza della pretesa riconciliazione.

Domanda di divorzio improcedibile se i fatti dimostrano una convivenza di 8 anni

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La Cassazione con ordinanza n. 11636/2020 rigetta il ricorso del marito per le ragioni che si vanno a esporre.

Per la Corte il primo motivo è infondato perché tutti gli elementi, peraltro non decisivi ai fini del decidere, sono stati valutati con attenzione dalla Corte d'Appello e adeguatamente ponderati alla luce delle risultanze istruttorie nel loro complesso, dalle quali il giudice del gravame ha dedotto che in realtà la convivenza è andata ben oltre le previsioni contenute nel verbale di separazione.

Parimenti infondato il secondo motivo. Non è vero che la Corte ha dato rilievo al mancato assolvimento da parte del marito dell'onere di provare l'infondatezza della eccezione di riconciliazione sollevata dalla parte. La Corte piuttosto ha evidenziato come il marito non abbia provveduto a chiedere prove contrarie alla dedotta riconciliazione di controparte nella memoria 183 c.p.c. Per il resto poi la doglianza è inammissibile perché non si confronta con il testo della motivazione che ha correttamente valutato come non decisivo il fatto che i coniugi dormissero in letti separati o si concedessero vacanze separate, così come ha ritenuto giustamente che la relazione extraconiugale sia stata la causa della fine della ripresa convivenza.

Infondata infine anche la terza doglianza poiché chi eccepisce il giudicato esterno lo deve provare corredandolo di idonea certificazione da cui deve risultare che il provvedimento non è più impugnabile. La non contestazione di controparte non può infatti considerarsi ammissione della circostanza, così come non può ritenersi che spetti a questa dimostrare che la decisione è impugnabile. In ogni caso deve escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione comporti anche l'accertamento con efficacia di giudicato dell'assenza di riconciliazione.

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