Data: 10/01/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, (Sent. n. 7241/2006) ha stabilito che il conduttore pu� comunicare al locatore i motivi del recesso anche contestualmente alla dichiarazione di recesso. Secondo i Giudici della Cassazione, nonostante il silenzio sul punto dell'art. 27, ultimo comma, Legge n. 392/78, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto protestativo di recesso del conduttore, l'indicazione dei gravi motivi deve essere comunicata al locatore, con lettera raccomandata (o con altra modalit� equivalente), contemporaneamente alla relativa dichiarazione di recesso.
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