Data: 20/06/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Famiglia di fatto e ingiustificato arricchimento

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Con la sentenza n. 11303/2020 (sotto allegata) la Cassazione coglie l'occasione per ribadire il principio secondo cui il convivente che, durante la relazione di fatto, accetta somme sproporzionate e non adeguate alle condizioni della famiglia di fatto, integra con la sua condotta la fattispecie dell'ingiustificato arricchimento. Vediamo come si è svolta la vicenda processuale che ha portato gli Ermellini a ribadire le suddette conclusioni.

La Corte d'appello riforma in parte la sentenza di primo grado e condanna un uomo, al pagamento per ingiustificato arricchimento, in favore della donna a cui è stato legato per più di 30 anni e dalla quale ha avuto un figlio. Il giudice del gravame aumenta l'importo da restituire alla donna e stabilito dalla sentenza di primo grado di ulteriori 95.000 euro e lo condanna anche al pagamento della metà delle spese di lite.

Donazione indiretta: il ricorso in Cassazione

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L'ex convivente ricorre in Cassazione facendo valere 5 motivi di ricorso tra cui rilevano per importanza il terzo, con cui condanna il ribaltamento del ragionamento operato dal Tribunale da parte dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto fondata l'azione di arricchimento sostenuta dalla ex convivente.

Con il quarto motivo contesta l'omesso esame da parte della Corte di un fatto decisivo che riguarda l'esborso della somma di 100 milioni di lire che la Corte non ha qualificato come donazione indiretta.

Con l'ultimo eccepisce l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, formulata in primo e secondo grado e sulla quale nessuno dei giudici si è pronunciato.

Ingiustificato arricchimento accettare somme sproporzionate e inadeguate

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La Cassazione con l'ordinanza n. 11303/2020 rigetta il ricorso motivando la propria decisione nei termini che vi vanno ad esporre.

Il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la mancata riconducibilità delle dazioni effettuate in suo favore dalla ex convivenza alle obbligazioni naturali, la Cassazione chiarisce che tale contestazione non coglie nel segno.

La Corte d'Appello ha appurato che gli importi elargiti dalla ex convivente al ricorrente superavano i cento milioni delle vecchie lire, per cui nel ritenere integrata la fattispecie dell'ingiustificato arricchimento essa non ha fatto che seguire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa (...). È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza."

Il quarto motivo è inammissibile perché il ricorrente richiede in sostanza un sindacato di fatto sulla questione, non esperibile in sede di legittimità. Infondato anche il quinto motivo perché l'eccezione di prescrizione non è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso essa è infondata in quanto il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, ma dal momento in cui la convivenza viene a cessare.

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