Data: 20/06/2020 15:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 331 c.p.

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Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

La ratio dell'art. 331 c.p. e il bene giuridico tutelato

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L'art. 331 c.p. è un reato proprio, dacchè può essere commesso unicamente dagli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità. Bene giuridico meritevole di tutela è sia il buon andamento della pubblica amministrazione, che il corretto funzionamento dei servizi pubblici o di pubblica necessità. Si tratta di un reato omissivo proprio (categoria che comprende tutte quelle condotte in cui il soggetto non compia un'azione che gli è invece imposta ex lege) donde non è così scontato che possa ritenersi configurabile il tentativo ex art. 56 c.p., proprio perché, come evidenziano taluni autori, mentre non vi sono dubbi sulla configurabilità del tentativo nei reati omissivi impropri, nel caso dei delitti omissivi propri (in ragione della loro ontologica natura) la questione è controversa. La procedibilità del delitto di cui all'art. 331 c.p. è d'ufficio. Per quanto riguarda l'ultimo comma, si può ritenere esso sia tacitamente abrogato, in ragione del fatto che, a seguito della l. 12 giugno 1990, n. 146, l'art. 330 c.p. è stato abrogato.

La condotta sanzionata dall'art. 331 c.p.

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Prima di procedere con la disamina della condotta incriminata vien legittimamente da chiedersi: quale servizio è considerato di pubblica necessità? La soluzione è stata trovata dal Giudice delle Leggi, nel momento in cui la stessa Corte Costituzionale ha chiarito, con la nota sentenza 31/1969, che deve considerarsi di pubblica necessità un servizio del quale la collettività non potrebbe mai fare a meno. Tanto premesso, la rilevanza penale della condotta omissiva si sostanzia nell'interruzione o sospensione di un servizio di pubblica necessità o di un pubblico servizio. Ovviamente, affinchè possa essere superata la soglia dell'offensività minima, è necessario che la condotta posta in essere si riveli ex se idonea ad arrecare un danno alla collettività e che esso sia scaturente (quindi eziologicamente vincolato) all'omissione delle attività di servizio pubblico o di pubblica necessità.

La pena

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La pena prevista per il delitto di cui all'art. 331 c.p. è della reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. La pena riservata ai capi o promotori è della reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 331 c.p. è il dolo generico, che si sostanzia nella volontà cosciente e premeditata di voler omettere un atto dovuto.


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