Data: 20/06/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Iscrizione ipoteca per le cartelle di pagamento

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Una società impugna davanti alla Commissione Tributaria Provinciale la comunicazione dell'Ente preposto alla riscossione che lo informa dell'iscrizione ipotecaria effettuata per un presunto debito pari a 156.801,14 euro, riferibile a 13 cartelle di pagamento, informandolo altresì di aver provveduto ad un'ulteriore iscrizione ipotecaria. La CTP rigetta il ricorso della società, che ricorre di fronte alla Commissione Tributaria regionale, che rigetta nuovamente le istanze della contribuente.

Invalida l'iscrizione dell'ipoteca se manca la preventiva intimazione al pagamento

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La società contribuente ricorre in ultima istanza alla Corte di legittimità, lamentando con due motivi la violazione e la falsa applicazione dei seguenti articoli: art. 50 e 77 dPR n. 602/1973; art 61 del dlgs n. 546/1992. art. 118 disp. tt. c.p.c e art. 132 c.p. e l'omessa motivazione della Corte sul punto in cui ha ritenuto valida l'iscrizione ipotecaria del 2008 nonostante l'assenza di preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di cui al ruolo entro 5 giorni e quella del 2005, che non è stata neppure comunicata.

Mille euro al netto di interessi e aggio della riscossione per il saldo e lo stralcio

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La Cassazione con l'ordinanza n. 11817/2020, prima di affrontare i motivi del ricorso che vertono sull'iscrizione dell'ipoteca, osserva che, mentre il giudizio pendeva, il legislatore ha emanato il decreto legge n. 119/2018, che ha disposto il saldo e lo stralcio dei debiti tributari fino a 1000 euro affidati agli agenti di riscossione tra il 2000 e il 2010.

Gli Ermellini ricordano che la norma dispone l'annullamento automatico di detti debiti, senza che il contribuente debba presentare alcuna domanda. Come chiarisce la Cassazione nell'ordinanza inoltre i fattori per individuare i debiti che beneficiano dello stralcio sono tre:

  • la sorte capitale;
  • gli interessi per la tardiva iscrizione a ruolo;
  • le sanzioni che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti di riscossione dal primo gennaio del 2000 fino al 31 dicembre del 2010.

In sostanza il limite fa riferimento ai debiti di importo residuo che includono il capitale, gli interessi e le sanzioni, mentre sono esclusi gli interessi di mora e l'aggio per la riscossione.

Attenzione però, perché il limite si riferisce al singolo carico, per cui beneficiano dello stralcio anche le cartelle di importo superiore ai 1000 euro, il cui singolo carico affidato all'agente non superi i 1000 euro, intendendosi per carico, la singola partita di ruolo, ovvero "l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori." Oggetto del condono quindi è il debito singolo e non l'importo totale della cartella. Importo del debito residuo di 1000 euro, che deve essere calcolato alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018, ossia al 24 ottobre 2018.

Ora, poiché alcune delle pretese tributarie del giudizio presentano tutte le caratteristiche necessarie per beneficiare del saldo e stralcio previsto dal decreto n. 119/2028, in relazione alle stesse la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Iscrizione ipotecaria nulla se non è preceduta dall'intimazione ad adempiere

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Per quanto riguarda invece i tributi risultanti dalle altre cartelle il giudizio prosegue positivamente per la società ricorrente.

La Cassazione accoglie infatti il ricorso della contribuente, ritenendo fondati i motivi sollevati sulle iscrizioni ipotecarie in quanto: "se l'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere esclusa dall'ambito specifico dell'espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dall'articolo 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la lettera della espressione normativa chiaramente stabilisce che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. (…) Si deve ritenere, quindi, che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità."

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