Data: 24/06/2020 10:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Confusione ed estinzione dell'obbligazione

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La confusione è uno dei modi estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. Come indica l'art. 1253 del codice civile, essa si verifica quando la stessa persona viene a trovarsi, in un dato momento, nella condizione di creditore e di debitore, in virtù della successione nel credito o nel debito.

Ad esempio, ciò accade quando l'erede accetti l'eredità del suo creditore (o debitore), oppure se un imprenditore acquista un'azienda nei confronti della quale figurava come debitore, oppure ancora se un soggetto terzo succede nei rapporti di due persone tra cui intercorrevano rapporti di credito/debito.

La dottrina evidenzia come la confusione, intesa come appena esposto, riguardi non tanto la persona che viene ad assommare in sé le qualità di creditore e di debitore, ma il suo patrimonio: l'esempio classico è rappresentato dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, eventualità in cui non si verifica la confusione e non si estingue l'obbligazione.

Gli effetti della confusione

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La confusione delle posizioni di credito e debito in unico patrimonio genera due effetti tipici:

  • l'estinzione dell'obbligazione
  • la liberazione dall'obbligo di garanzia dei terzi che garantivano il debitore.

Quest'ultimo è un effetto che riflette il carattere accessorio della garanzia rispetto all'obbligazione principale.

Tali effetti si realizzano per il solo fatto che la confusione si verifichi, senza necessità di alcuna specifica manifestazione di volontà.

Confusione che riguarda la figura del fideiussore

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Può capitare, peraltro, che un particolare tipo di confusione riguardi proprio la persona del terzo garante: è il caso contemplato dall'art. 1255 c.c., secondo cui se il fideiussore diventa anche debitore principale, la fideiussione non si estingue.

Ciò accade a condizione che il creditore vi abbia interesse: ad esempio, può accadere che in caso di invalidità del rapporto principale, egli possa ancora rivalersi sul "nuovo" debitore, facendo leva sul diverso contratto (valido) di fideiussione.

Effetti della confusione rispetto ai terzi

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La disciplina codicistica della confusione si completa con la previsione dell'art. 1254 c.c., che dispone come la confusione non possa operare in pregiudizio dei terzi che abbiano acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Tale norma, analoga a quella prevista in tema di compensazione (un altro dei modi estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento), è volta a tutelare il terzo che vanti un interesse ancora da soddisfare con riferimento al bene oggetto del credito estinto. I diritti del terzo, in tali casi, continuano pertanto a sussistere.


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