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Data: 22/06/2020 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Riforma della diffamazione a mezzo stampa[Torna su] In Commissione Giustizia al Senato è in atto l'esame del d.d.l. Caliendo n. 812 contenente la riforma della diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un provvedimento che, come descrive la relazione introduttiva, mira a contemperare due esigenze: da un lato assicurare sempre un'effettiva tutela della persona offesa dalla notizia diffamatoria e dall'altro che la disciplina prevista per il giornalista non interferisca con la libertà di stampa e di critica e con il diritto di cronaca. Sotto i riflettori del legislatore sono finite, tra l'altro, le sanzioni che scattano nei confronti dei giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa. Consulta: un anno per decidere[Torna su] Lo scorso 9 giugno 2020, la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento, in particolare, all'articolo 21 della Costituzione e all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Consulta, preso atto dei vari progetti di legge pendenti in Parlamento, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale, ha deciso di rinviare la trattazione delle questioni all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, per consentire alle Camere di intervenire con una nuova disciplina della materia. Per i giudici costituzionali, la soluzione delle questioni richiede una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell'ordinamento costituzionale. Le sanzioni pecuniarie per la diffamazione a mezzo stampa[Torna su] E qualcosa effettivamente si è mosso in Parlamento, precisamente al Senato dove la Commissione Giustizia in sede referente ha approvato, su proposta dei senatori Franco Mirabelli, Monica Cirinnà, Valeria Valente e Anna Rossomando (Pd), l'emendamento che applica unicamente sanzioni pecuniarie in caso di diffamazione commessa a mezzo stampa. Attualmente, infatti, la legge n. 47/1948 (Legge sulla stampa), all'art. 13, prevede, per l'attribuzione di un fatto determinato, congiuntamente la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore ad euro 258. L'emendamento in oggetto, invece, prevede che nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche online registrate o della radiotelevisione, si applicherebbe la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Invece, qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applicherebbe la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Altri emendamenti avevano proposto il versamento alla Cassa delle Ammende di sanzioni pecuniarie ben più ingenti, ma non sono stati accolti. Neppure è passato in Commissione Giustizia l'emendamento che ipotizzava un aumento di pena in caso di offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio. Appare evidente come una simile fattispecie sarebbe stata inaccettabile e discriminatoria, nonché "incostituzionale, perché avrebbe determinato un'ingiustificata disparità di trattamento, creando cittadini di serie A e cittadini di serie B" come evidenziato dal Presidente Sindacato Cronisti Romani, Pierluigi Franz.
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