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Data: 23/06/2020 15:00:00 - Autore: Claudio Roseto
Affidamento di appalti pubblici di lavori[Torna su]
Nelle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli operatori economici devono prestare particolare attenzione alle prescrizioni contenute nei documenti di gara, per poter presentare un'offerta che, prima ancora che migliore delle altre, sia ammissibile. Proposte migliorative e varianti nel Codice degli appalti pubblici[Torna su]
L'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), nel disciplinare i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, prevede che detti criteri "non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta", in quanto gli stessi "garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte". Il comma 14 della disposizione normativa da ultimo citata prevede che, nei casi di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara, ovvero nell'invito a confermare interesse, se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante decida discrezionalmente di non ammettere varianti, le stesse saranno inammissibili e non potranno formare oggetto di valutazione. Il problema che si pone, in siffatti casi, è quello di determinare i criteri che possano permettere di distinguere le soluzioni migliorative (ammesse) e le varianti (non consentite). La differenza tra migliorie e varianti nelle giurisprudenza amministrativa[Torna su]
Secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex pluribus: Cons. Stato, V, 8 ottobre 2019, n. 6793; 17 gennaio 2018, n. 269 e 270; VI, 19 giugno 2017, n. 2969; CGA, 30 aprile 2018, n. 251), nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché: a) le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; Avv. Claudio Roseto Specializzato in diritto amministrativo Viale della Libertà n 506 |
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