Data: 25/06/2020 10:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Cosa sono le obbligazioni divisibili e indivisibili

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Il codice civile distingue tra obbligazioni divisibili e obbligazioni indivisibili, dettando un'apposita disciplina al riguardo, al fine di regolare i diritti e gli obblighi dei creditori e dei debitori nelle varie situazioni che possono venirsi a creare.

L'obbligazione divisibile o parziaria

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L'obbligazione divisibile, detta anche obbligazione parziaria, � quella in cui si pu� configurare un adempimento parziale (ad esempio la consegna di due oggetti distinti).

Ebbene, in tal caso, in base al disposto dell'art. 1314 c.c., in presenza di pi� debitori, ciascuno di questi � obbligato solo limitatamente alla sua parte e, analogamente, in presenza di pi� creditori, ognuno di questi ha diritto di pretendere solo la soddisfazione della propria parte di credito.

In altri termini, quando l'obbligazione � divisibile, tra i vari debitori e tra i vari creditori non ricorre alcun vincolo di solidariet�.

Rapporti con il principio di solidariet�

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Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1292 c.c., il vincolo di solidariet�, quando operante, d� facolt� a ciascun creditore di esigere l'intera prestazione dal debitore (con conseguente liberazione di quest'ultimo), e analogamente consente al singolo creditore di pretendere il totale adempimento da qualunque debitore (con conseguente liberazione degli altri debitori, nei cui confronti chi ha pagato avr� diritto di regresso).

Del resto, il principio di solidariet�, previsto come regola generale dal lato passivo dell'obbligazione, in base all'art. 1294 c.c. (secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente), deve lasciare il passo a quanto previsto in tema di parziariet� dall'art. 1314 c.c., come pi� volte ribadito da autorevole giurisprudenza in tema, ad esempio, di condominio (v. Cass. nn. 199/2017 e 9148/2008) o di eredit� (v. il nostro approfondimento sull'art. 752 c.c.).

L'obbligazione indivisibile

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L'obbligazione indivisibile, invece, trova la sua disciplina nel dettato dell'art. 1316 c.c., secondo cui si ha indivisibilit� quando la prestazione "ha per oggetto una cosa o un fatto che non � suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui � stato considerato dalle parti contraenti".

Come esempio di obbligazione indivisibile per natura si pensi all'obbligo, ricadente su pi� debitori, di consegnare un animale vivo (indivisibilit� assoluta). Si ha, invece, indivisibilit� relativa quando le parti stabiliscono di comune accordo di considerare indivisibile un'obbligazione di per s� suscettibile di adempimento parziario: ad esempio, la consegna di due oggetti diversi, da eseguirsi pertanto in un'unica prestazione.

Indivisibilit� e solidariet�

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Per espressa previsione normativa (art. 1317 c.c.), nell'ambito delle obbligazioni indivisibili torna a farsi applicazione del principio di solidariet�, in quanto compatibile.

Pertanto, se l'obbligazione � indivisibile, il creditore pu� esigere l'intera prestazione da ciascun debitore e, similmente, ogni creditore pu� esigere l'intera prestazione dal debitore.

Una particolare regola � dettata dall'art. 1318 c.c., secondo cui "l'indivisibilit� opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore". Gli eredi, pertanto, rimangono obbligati ad eseguire la prestazione per intero: ci� crea una diversit� di disciplina rispetto a quanto previsto in tema di solidariet� dall'art. 1295 c.c., secondo cui l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.


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