Data: 24/06/2020 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Reato di maltrattamenti art. 572 c.p.

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Nella sentenza n. 18706/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che non è mai consentito ricorrere alla violenza morale o fisica per educare i figli. Vediamo però come è giunta ad affermare questo importante principio giuridico dall'alto contenuto morale.

La Corte d'Appello condanna l'imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della convivente e delle figlie. Si ricorda che il reato di maltrattamenti, contemplato dall'art. 572 c.p. punisce con la pena della reclusione da tre a sette anni chiunque "maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte."

Colpire la figlia con un cucchiaio è abuso dei mezzi di correzione?

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L'imputato a mezzo difensore ricorre in Cassazione sollevando due motivi di ricorso.

  • Con il primo evidenzia come la sentenza sia viziata perché fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, risultate contraddittorie dalle prove acquisite, che avrebbero anche smentito il divieto imposto dal marito alla donna di incontrare i propri familiari e di lavorare. Per l'imputato la donna ha ingigantito nella denuncia fatti legati alla separazione e ridimensionato un episodio di violenza in cui l'uomo avrebbe colpito con un cucchiaio una delle figlie. La registrazione prodotta dalla persona offesa inoltre si riferirebbe solo a un periodo particolarmente conflittuale dovuto alla separazione e alle connesse problematiche patrimoniali. Episodi che, in base a documentazione debitamente prodotta, non corrispondono alla versione fornita dalla denunciante.
  • Con il secondo motivo invece l'uomo lamenta come i fatti commessi in danno delle figlie dovrebbero essere ricondotti non all'art. 572 c.p, ma al 571 c.p, che punisce l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. A parte l'episodio denunciato l'imputato precisa inoltre di non aver mai usato violenza contro le figlie, per cui difetterebbe il requisito dell'abitualità necessario ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti.

Non è mai consentito ricorrere alla violenza per educare o correggere

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La Cassazione con la sentenza n. 18706/2020 dichiara il ricorso dell'imputato inammissibile per i motivi che si vanno a esporre.

La Corte, dopo aver precisato che "una sentenza non può essere annullata solo per mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione" rileva che il quadro probatorio ricostruito dalla Corte d'Appello non fa che confermare quanto affermato dall'accusa, ossia che la condotta dell'imputato deve essere ricondotta al reato di maltrattamenti. I giudici dell'appello hanno infatti "fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte".

Per quanto riguarda invece la tesi dell'imputato secondo cui l'episodio di violenza in danno della figlia dovrebbe essere ricondotto al reato di abuso dei mezzi di correzione, per la Cassazione non regge. La Corte d'Appello in sentenza ha infatti evidenziato, contrariamente a quanto ammesso dal ricorrente "un reiterato ricorso alla violenza, materiale e morale, e come ciò sia incompatibile con il reato di abuso dei mezzi di correzione; l'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente (…) in quanto l'uso della violenza per fini correttivi ed educativi non è mai consentito."

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