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Data: 23/06/2020 22:00:00 - Autore: Sabrina filosa
Il diritto alla bigenitorialità[Torna su] Il diritto alla bigenitorialità è da considerarsi un diritto fondamentale del minore, da tutelare anche d'ufficio.La giurisprudenza ha interpretato la bigenitorialità in tema di affidamento degli figli stabilendo di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ai genitori e che questa sia la regola generale. In materia di provvedimenti riguardo i figli nell'art. 337 ter c.c. si stabilisce, al fine di mantenere uno stabile rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, che il giudice debba adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. A seguito delle innovazioni in materia di famiglia la frequentazione dei genitori potrà avvenire ispirandosi al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità del figlio superando l'obsoleta distinzione tra genitore accudente e genitore ludico. In tal modo alla prole potranno essere concesse concretamente pari opportunità di frequentare l'uno e l'altro genitore secondo le proprie esigenze e all'interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico. La giurisprudenza di merito sull'affidamento paritetico[Torna su] Principi già consacrati in alcune pronunce quali quella del Tribunale di Roma che con decreto n. 25623/2017 del 12/09/2017, ha per la prima volta riconosciuto l'affidamento condiviso paritetico di minori ad una coppia in un giudizio di separazione consensuale che hanno pattuito per gli stessi una permanenza equilibrata con il padre e con la madre con frequenza a settimane alterne, il mantenimento diretto di ciascuno per il tempo in cui avrà i minori con sé con ripartizione delle spese non prevedibili (o straordinarie) al 50%. Anche il Tribunale di Lecce con il provvedimento n. 2000 del 16 maggio 2017 ha adottato un orientamento che recepisce l'accordo consensuale tra i separandi rispetto al collocamento paritario del figlio minore presso entrambi i genitori anziché individuare il genitore collocatorio prevalente. Tale scelta del collocamento paritario è stata confermato anche da un recente provvedimento del Tribunale di Catanzaro n. 443 del 28 febbraio 2019. La shared custody[Torna su] In tale pronuncia si è analizzato il concetto del c.d. shared custody, ossia la previsione di una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori che non si riferisce esclusivamente all'affidamento legale condiviso, ma anche alla custodia fisica condivisa. In particolare in tale provvedimento, facendo riferimento ad ampia letteratura scientifica americana, si è affermato che: "il figlio la cui figura paterna è coinvolta nella crescita attraverso una frequentazione fisica costante, trae dei benefici a livello psicologico rispetto al figlio che frequenta il padre solo per poche ore alla settimana o nel fine settimana e che il tempo speso con il padre non residente è strettamente correlato al miglioramento della qualità e della solidità della relazione parentale, oltre che con una serie di effetti benefici influenti sulla crescita e sulla vita da adulti dei minori". Il Tribunale di Catanzaro, nella pronuncia in esame, riteneva che la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio minore sia sempre da preferire ove ve ne siano le condizioni di fattibilità e tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto. Del resto deve prendersi atto che in Italia sussistono ancor oggi molti ostacoli economici e sociali alla realizzazione di una parità dei ruoli all'interno della coppia genitoriale, parità invece raggiunta in altri contesti territoriali, specie nordeuropei ove di pari passo, come visto, è maggiormente in uso la shared custody.
Avv. Sabrina Filosa Studio legale Via dei Platani, 89 Formia (LT) mail avvfilosa.s@gmail.com |
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