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Data: 28/06/2020 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Divorzio, mantenimento e assegnazione casa coniugale[Torna su]
La Cassazione torna ad occuparsi di problematiche economiche legate al divorzio nell'ordinanza n. 12058/2020 (sotto allegata), in cui conferma la decisione del giudice di seconde cure di eliminare l'obbligo del marito al mantenimento alla ex moglie che lavora, ma di gravarlo del pagamento dei canoni di locazione dell'immobile in cui abita la donna con le figlie, in quanto genitore collocatario. La Corte d'Appello infatti riforma la decisione di primo grado resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e revoca l'assegno mensile di 600 euro per la moglie, lasciando a carico del marito le altre condizioni relative al mantenimento delle figlie e al pagamento dei canoni di locazione della casa assegnata alla ex. Perché l'ex marito deve pagare l'affitto a figlie ed ex moglie?[Torna su]
L'ex marito insoddisfatto dall'esito del giudizio però ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di ricorso.
Ricorre in via incidentale anche la moglie, opponendosi al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore, visto che il marito è titolare di un reddito mensile di 6000 euro. Al marito agiato l'obbligo di pagare il canone dell'immobile assegnato alla ex[Torna su]
La Cassazione con l'ordinanza n. 12058/2020 (sotto allegata) respinge entrambi i ricorsi dei coniugi perché infondati. Per gli Ermellini il giudice dell'impugnazione non ha trascurato nessuno degli elementi allegati dalla parti. La Corte d'Appello infatti, nell'accogliere la richiesta di eliminare l'assegno di mantenimento in favore della moglie, si è attenuta al principio sancito dalla Cassazione nella SU n. 18287/2018, che ha superato il criterio del tenore di vita, stabilendo che: "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto." La Corte considera inoltre inconferenti i primi due motivi di ricorso sollevati dal marito per quanto riguarda i canoni di locazione. La Corte d'Appello in questo caso ha solo e legittimamente stabilito che tale obbligo gravi sul coniuge con maggiori disponibilità economiche, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia stato assegnato alla ex moglie e dalla intestazione del contratto. La Corte conferma inoltre la decorrenza della eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore della ex perché la decisione non retro agisce alla data del ricorso avanzato, poiché i provvedimenti che regolano i rapporti dei coniugi dopo il divorzio "postulano la necessità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali e, anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (…)." |
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