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Data: 25/06/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Autovelox e presegnalazione[Torna su] Se all'interno verbale è attestata la presenza del segnale che preavvisa circa il controllo di rilevazione elettronica della velocità, il conducente potrà contestare la veridicità di questa affermazione solo mediante querela di falso: ciò in quanto la menzione nel verbale costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 11792/2020 (sotto allegata) rigettando il ricorso di un conducente multato per aver superato i limiti di velocità previsti dall'art. 142, comma 9, del Codice della Strada. L'uomo riteneva che nel verbale non fossero specificate le modalità di presegnalazione dell'apparecchiatura elettronica con cui era stato rilevato il superamento dei limiti di velocità. Queste "generiche contestazioni", tuttavia, vengono ritenute dai giudici inidonee a scalfire la valenza probatoria privilegiata del verbale ex art. 2700 del codice civile. Il verbale, nella parte in cui gli agenti accertatori avevano dato atto della presenza di un'adeguata presegnalazione della postazione di controllo, viene ritenuto munito di pubblica fede e, secondo il giudice a quo, contro di esso il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso. Attestazione di un dato direttamente rilevato dagli agenti[Torna su] In Cassazione, il conducente sostiene che la mera attestazione contenuta nel verbale di contestazione circa l'adeguata presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura di controllo della velocità costituisca "una mera clausola di stile" inidonea a valere come accertamento munito di pubblica fede. Secondo gli Ermellini, invece, pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la sussistenza del cartello viene tuttavia ritenuta una circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati. La relativa menzione, contenuta nel verbale, secondo la Cassazione non integra quindi una mera clausola di stile, ma costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività, potendo l'opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso (Cass. 5997/2014 e 680/2011). Verbale di accertamento e fede privilegiata[Torna su] Ancora, per la Suprema Corte è principio consolidato che il verbale di accertamento dell'infrazione faccia piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché in merito alla provenienza del documento e alle dichiarazioni delle parti. La fede privilegiata, però, non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbia avuto notizia da terzi o dedotti in base a presunzioni o considerazioni di carattere logico (Cass. 23800/2014; Cass. 11012/2013; Cass. 3705/2013). Sarebbe dunque stata necessaria la querela di falso per contestare la presenza del segnale attestata dal verbale, ma non anche per sindacare l'adeguatezza della medesima presegnalazione, oggetto di un apprezzamento dei verbalizzanti di cui il giudice poteva però tener conto, valutandone la rilevanza nel confronto con le altre risultanze processuali, al pari di ogni elemento risultante dal verbale di accertamento. Concreta adeguatezza della segnaletica[Torna su] Inoltre, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, il verbale non avrebbe dovuto contenere l'avvertimento puntuale, specifico, determinato che in quella data ora e a quella certa distanza dal punto di rilevazione era presente proprio un dato segnale, in modo da attestarne l'adeguatezza. La circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l'esistenza (Cass. 680/2011; Cass. 1661/2019). Inoltre, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass. 6242/1999; Cass. 23566/2017). In conclusione, la Cassazione spiega che non era necessario che il verbale contenesse un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione, venendo in rilievo, ai fini della legittimità della sanzione, l'effettiva esistenza e l'idoneità della segnalazione stessa, da accertarsi in applicazione dei principi enunciati oltre che tenendo conto della valenza probatoria e dei requisiti essenziali di contenuto del verbale di accertamento.
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