Data: 24/06/2020 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Crediti Cassa forense inferiori a 2mila euro

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Per effetto della legge n. 228/2012, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non riscuoterà più i ruoli di Cassa Forense per crediti inferiori a 2mila euro, iscritti a ruolo e resi esecutivi al 31 dicembre 1999. L'obiettivo è quello di eliminare inutili costi aggiuntivi per recuperare crediti risalenti, di modesto importo e ormai sostanzialmente inesigibili. All'ente previdenziale resta la possibilità di sfruttare le ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti privati dall'ordinamento giuridico.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 11972/2020 (sotto allegata) che ha respinto il ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e confermato la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa sul rilievo che l'agente della riscossione (all'epoca Equitalia Nord) fosse decaduto dal diritto al discarico per le cause previste dall'art. 19 lett. b) e c) del d.lgs n. 112/1999.

Le novità di cui alla L. 228/2012

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Per gli Ermellini, la Corte territoriale ha fornito un'interpretazione corretta delle disposizioni di cui ai commi 527-529 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 (n. 228/2012) laddove ha rilevato che la legge è venuta a disciplinare, in modo definitivo, le pendenze dei ruoli accumulatesi caoticamente durante la precedente gestione dei Concessionari del servizio di riscossione, provvedendo a eliminare inutili costi aggiuntivi e a evitare ulteriore dispersione dell'impegno richiesto agli agenti della riscossione per la esazione di ruoli ormai risalenti al 31 dicembre 1999 e portanti crediti per importo inferiore a 2mila euro.
In particolare, spiega la Corte, il fine della legge n. 228/2012 è quello di non aggravare inutilmente, rendendola meno efficiente nella realizzazione dei risultati, l'attività demandata all'agente della riscossione, lasciando pendente "ad libitum" l'obbligo di ricerca e l'inutile reiterazione delle iniziative esecutive rivolte alla esazione di crediti, anche di minima entità, per i quali è seriamente presumibile la definitiva inesigibilità.
La stessa legge ha anche dettato una disciplina derogatoria volta alla rapida definizione degli altri ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 ma portanti crediti di importo superiore, ritenuti anch'essi ormai sostanzialmente inesigibili, dato il tempo trascorso.
La Corte precisa che, l'annullamento del ruolo e l'eliminazione contabile del credito dallo stato patrimoniale, non pregiudicano in alcun modo l'esercizio da parte dell'ente previdenziale delle ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti privati dall'ordinamento giuridico. Il recupero, dunque, sarà ancora possibile sfruttando i rimedi privatistici ordinari al posto delle forme coattive garantite dall'Agente di riscossione.

Scritture contabili

Il Collegio osserva come l'intervento legislativo, disposto con la legge di stabilità del 2013, è venuto a ridefinire tutti gli altri interventi normativi, sovrappostisi nel corso degli anni, avendo come obiettivo il generale riassetto del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico che vanno a comporre il bilancio economico consolidato.
In tale sistema si collocano anche gli enti previdenziali che, sotto tale aspetto, non hanno subito variazioni a seguito della trasformazione in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, operata dal d.lgs. 509/1994.
La legge di stabilità 2013 ha inteso, infatti, prendere atto realisticamente dell'inutile prosecuzione di ulteriori tentativi di attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e ha disposto la definitiva eliminazione di crediti iscritti a ruolo ma da ritenere ormai solo virtuali e come tali ostativi alla veritiera rappresentazione dei fatti contabili esposti nei bilanci degli enti creditori: in tal senso trova giustificazione la sottrazione dei predetti crediti, portati da ruoli risalenti nel tempo ed anteriori alla data del 31.12.1999, alla ordinaria procedura del discarico dei crediti inesigibili prevista dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.
Secondo la Cassazione, la prescrizione della "eliminazione" del credito dalle "scritture patrimoniali" assume valenza esclusivamente contabile, in funzione dell'esigenza, richiesta dal sistema contabile europeo, di fornire un realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell'ente, venendosi a disporre che i crediti relativi ai "ruoli" annullati, non possono essere appostati in bilancio nello "stato patrimoniale" come riserve o immobilizzazioni, cioè non possono integrare l'attivo patrimoniale, potendo invece essere riportati come crediti insoluti, prudenzialmente valutati, nel solo bilancio di esercizio.

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