|
Data: 25/06/2020 16:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Definizione di beni[Torna su]
Il codice civile definisce i beni come "le cose che possono formare oggetto di diritti" (art. 810 c.c.). Pi� nello specifico, � possibile definire bene qualunque cosa possa essere oggetto di appropriazione e utilizzata per soddisfare un bisogno dell'uomo. Inteso in questo senso, pertanto, non sempre il concetto di bene coincide con quello di cosa. Ad esempio, cose come l'aria o il mare, che non sono suscettibili di appropriazione e si trovano in quantit� illimitata in natura, non sono giuridicamente considerate beni o al limite sono definibili come res communes omnium, cio� beni comuni appartenenti a tutti. D'altro canto, vi sono anche beni giuridici che non sono cose in senso stretto, nel senso che sono concetti astratti che non si possono "toccare con mano": si pensi alle quote societarie o alle opere dell'ingegno, che pure sono oggetto di tutela giuridica (ad esempio, dalle varie norme in materia di diritto d'autore e copyright). Distinzioni tra beni. Beni mobili e immobili[Torna su]
La principale distinzione in materia di beni � quella tra beni mobili e beni immobili: questi ultimi sono quelli in qualche modo ancorati al terreno o incorporati al suolo. Si pensi agli alberi, ai corsi d'acqua e al suolo stesso, e naturalmente anche alle cose che vi sono incorporate artificialmente, come case, edifici e manufatti edilizi. I beni mobili, invece, ricevono dal codice una definizione residuale perch�, come dispone l'art. 812 c.c., sono tutti quelli che non possono essere considerati immobili (tra i beni mobili sono ricomprese anche le energie naturali, v. art. 814 c.c.). Come noto, la principale differenza sul piano giuridico tra tali beni risiede nelle modalit� di circolazione dei diritti che li riguardano; in particolare, per il trasferimento dei diritti sui beni immobili sono previste forme e adempimenti particolari (forma scritta e trascrizione). Un caso particolare � rappresentato dai beni mobili registrati (es. automobili e navi), cui si applicano le norme previste per i beni immobili in tema di forma e pubblicit� dell'atto di trasferimento (v. art. 815 c.c.). Altre classificazioni dei beni[Torna su]
Altre classiche distinzioni che si operano nella classificazione dei beni sono le seguenti:
Relazioni tra beni[Torna su]
I beni giuridici possono essere in relazione tra di loro come segue:
Abbiamo poi dei particolari tipi di beni, come le universalit� di beni ex art. 816 c.c. (appartenenti ad un unico soggetto e aventi destinazione unitaria) e i frutti (naturali, come i prodotti agricoli, o civili, come gli interessi o i canoni d'affitto), che sono beni provenienti da altri beni. Vedi anche la nostra guida sui beni demaniali e sui beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici. |
|