Data: 24/06/2020 16:45:00 - Autore: Annamaria Villafrate

La delibera CNF di modifica del regolamento formazione continua

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Con la delibera del 18 giugno (sotto allegata) il CNF ha modificato il Regolamento per la formazione continua attraverso l'inserimento del nuovo articolo 22 bis intitolato "Equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

Requisiti corsi iscrizione registro organismi composizione della crisi

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Il nuovo articolo, che va quindi a inserirsi dopo l'art. 22 del Regolamento per la formazione continua del Cnf, così dispone:

"1. La frequenza e il superamento con esito positivo dei corsi di formazione professionale di cui al presente regolamento costituiscono titolo per l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 a condizione che i corsi:

a) siano organizzati da uno dei soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento;

b) siano stati accreditati ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo;

c) abbiano una durata minima di quaranta ore e prevedano insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.

2. Qualora il corso di cui al comma 1 sia organizzato da uno dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, l'istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza, contenente l'indicazione dei requisiti di cui al comma 1, è inviata tramite posta elettronica certificata al Consiglio nazionale forense, che decide su di essa, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dalla ricezione."

Soggetti abilitati all'organizzazione dei corsi formativi

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I soggetti che possono organizzare i corsi di formazione, così come precisato dalla letta a) del comma 1 dell'articolo 22 bis sono:

  • il Consiglio nazionale Forense;
  • i Consigli degli ordine degli Avvocati;
  • altri soggetti pubblici e privati, che ai fini dell'accreditamento devono essere in grado di dimostrare "di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative."
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