Data: 25/06/2020 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Ripartenza della giustizia dal 1° luglio

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Mentre gli avvocati scendono in piazza a Roma per celebrare "i funerali della giustizia italiana, uccisa dall'inerzia del governo" e per protestare contro la mancata ripresa della attività giudiziaria, in Parlamento sono in discussione importanti misure che potrebbero rimescolare le carte in tavola.
Alcune importanti novità per la ripartenza della giustizia, emerse nei giorni scorsi, sono contenute all'interno del d.d.l. di conversione del D.L. n. 28/2020 che, dopo l'ok del Senato sta per ricevere quello definitivo della Camera (dove il 24 giugno è stata approvata la fiducia). In particolare, nel testo viene anticipata al 30 giugno la data di conclusione della fase emergenziale per gli uffici giudiziari (inizialmente fissata al 31 luglio).

Per approfondimenti: Giustizia, intercettazioni e carceri: cosa prevede il testo approvato

Un dietrofront messo in atto per venire incontro alle numerose critiche da parte degli operatori del settore inerenti la "paralisi" del sistema giudiziario anche durante la Fase 2 dell'emergenza sanitaria, quando sono state attivate negli uffici misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e al fine di evitare assembramenti.

Processi da remoto fino a dicembre 2021: la proposta

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Tuttavia, presto la maggioranza potrebbe trovarsi a fare i conti con una proposta che, se confermata, avrebbe un impatto non di poco conto, nonostante la pressoché imminente conversione in legge del D.L. sulla Giustizia. In pratica, allo studio vi è la possibilità di far svolgere da remoto i processi civili e penali fino al 31 dicembre 2021.
Il Ministro Bonafede, come anticipato dal presidente dell'OCF Giovanni Malinconico, aveva già paventato, nel corso del tavolo con l'avvocatura, di voler "ragionare sulla stabilizzazione di alcune delle misure processuali sperimentate in questo periodo emergenziale".
Intenzione che sarebbe stata cristallizzata in un emendamento al Decreto Rilancio, attualmente in corso di esame in commissione alla Camera. È circolata in queste ore la bozza (sotto allegata) del rinnovato art. 221 del D.L. Rilancio che mira a modificare l'art. 83 del D.L. Cura Italia.
L'effetto della proposta emendativa è quello di far proseguire la fase di sperimentazione delle innovazioni introdotte con le misure urgenti, sia per i procedimenti civili che penali, per un periodo idoneo a verificarne l'efficacia, ovvero fino al 31 dicembre 2021.
Contro questa iniziativa hanno espresso parere negativo Italia Viva e parte del P.D., ma anche Forza Italia. "Il processo da remoto esce dai confini dell'emergenza ed entra tra le norme a regime" condanna in una nota il deputato Enrico Costa, chiedendo l'intervento del Presidente Fico e parlando di "un gravissimo sfregio istituzionale" in quanto "una riforma gigantesca come quella che introduce il processo da remoto" verrebbe di fatto "introdotta a suon di emendamenti a decreti omnibus".

Mutuare le best practices dalla fase emergenziale

Come illustrato in motivazione, l'emendamento punta a evitare la dispersione del "patrimonio applicativo di una serie di misure, contenute nell'art. 83 del D.L. 18/2020 adottate nella fase acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Si punta così a valorizzare istituti sulla cui attuazione si sono avuti "riscontri positivi" e che, senza l'intervento di una normativa ad hoc, potrebbero cessare alla data del 30 giugno. Viene posta enfasi sul "rilevante impegno organizzativo e di elaborazione tecnologica" che il Ministero ha messo in campo per attuare tali misure.
Ancora, la relazione tecnica precisa che, con tale emendamento, "si intende intervenire sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria per rispondere all'esigenza di una ripresa più efficiente ed efficace del sistema giustizia attraverso la riproposizione di alcune misure risultate opportune" durante la gestione dell'emergenza sanitaria e che risultano anche "appropriate e valide in ambiti temporali successivi, anche per migliorarne la fruizione e la funzionalità da parte degli operatori della giustizia, in vista della definitiva adozione a regime".
In tal modo, si andrebbero a realizzare "obiettivi di snellimento ed efficientamento delle procedure tali da agevolare la funzionalità degli uffici giudiziari e la gestione delle attività attraverso la valorizzazione degli istituti collaudati nel processo telematico tanto nel settore civile che in quello penale".

Le misure oggetto di proroga

La proroga fino a dicembre 2021 dovrebbe investire alcune tra le più importanti misure che sono state elaborate durante la fase emergenziale. Si tratta, ad esempio, dello svolgimento dell'udienza civile che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante il deposito telematico di note scritte, oppure della partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti, su loro richiesta, o ancora del giuramento scritto del consulente tecnico d'ufficio.
La proroga investe anche la possibilità, con il consenso delle parti, di effettuare la trattazione, mediante collegamenti da remoto, dell'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.
Ancora, nella lista emerge la possibilità di effettuare il deposito telematico anche degli atti introduttivi nel processo civile, nonché degli atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi la Corte di Cassazione con conseguente assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie con le medesime modalità telematiche.
Anche le udienze penali potrebbero essere tenute mediante collegamenti audiovisivi qualora vi sia il consenso delle parti. Inoltre, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, potrebbero svolgersi a distanza i colloqui con i congiunti o con le altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. Nella lista anche la possibilità di prevedere a regime il deposto a mezzo PEC di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero da parte degli avvocati, in relazione alla fase di deposito di cui all'art. 415-bis, e della polizia giudiziaria.

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