Data: 26/06/2020 13:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Cos'� l'occupazione

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Il codice civile, all'art. 922, enumera un elenco (non tassativo) di attivit� che possono valere a far conseguire l'acquisto della propriet� di un bene a favore di chi le compie.

Tali modi di acquisto possono essere a titolo originario o a titolo derivativo; questi ultimi, come noto, consentono di trasferire i diritti per atti inter vivos o mortis causa, cio� per effetto di contratto o per successione, come espressamente previsto dallo stesso art. 922 c.c.

Tra i modi di acquisto a titolo originario, invece, figura l'occupazione, cui � dedicato l'art. 923 c.c.

Occupazione di beni mobili

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In base a tale norma, l'occupazione pu� realizzarsi sulle cose mobili che non siano di propriet� di alcun altro soggetto (c.d. res nullius).

L'occupazione, pertanto, pu� riguardare solo beni mobili e si realizza con la materiale apprensione dell'oggetto accompagnata dalla volont� di impossessarsene (che � sempre presunta).

Il fatto che non siano suscettibili di occupazione i beni immobili deriva, invece, da un obiettivo pi� generale del legislatore, che non contempla la possibilit� che un immobile non sia di propriet� di nessuno: infatti, in base all'art. 827 c.c., se un immobile non risulta di propriet� di alcun altro soggetto, esso appartiene allo Stato (che, peraltro, diviene proprietario anche degli immobili compresi nell'asse ereditario, nel caso in cui non vi siano successibili, v. art. 586 c.c.).

Oggetto dell'occupazione

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Il secondo comma dell'art. 923 c.c. precisa che le cose mobili suscettibili di occupazione sono le seguenti:

  • le cose abbandonate
  • gli animali che formano oggetto di caccia o pesca

Per quanto riguarda le prime, esse possono essere le cose che non risultano mai appartenute ad alcuno (res nullius) oppure quelle abbandonate dal precedente proprietario quale rifiuto o perch� da questi ritenute non pi� utili (c.d. res derelictae).

Occorre precisare che deve essere inequivoca la circostanza che la cosa sia stata abbandonata dal vecchio proprietario con l'intenzione di disfarsene, altrimenti l'apprensione della stessa non pu� validamente configurare occupazione e quindi non vale come modo di acquisto della propriet�.

Per quanto riguarda la fauna selvatica, essa, un tempo considerata res nullius, fa oggi parte del patrimonio indisponibile dello Stato, in base alla normativa speciale sulla caccia, fino a quando non si verifichi l'acquisto della propriet� del singolo animale in conseguenza dell'attivit� di caccia.

Occupazione e animali mansuefatti

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La disciplina codicistica dell'occupazione si completa con alcune disposizioni di dettaglio, che stabiliscono il diritto, per il proprietario, di inseguire lecitamente, entro un dato periodo di tempo, i propri animali addomesticati o di allevamento, quando questi siano fuggiti nel fondo altrui.


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