|
Data: 28/06/2020 13:00:00 - Autore: Marco Sicolo
L'invenzione come modo di acquisto della proprietà[Torna su]
L'invenzione di cui agli artt. 927 e ss. del codice civile è uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà contemplati dal nostro ordinamento. In estrema sintesi, l'invenzione consiste nel ritrovamento di un oggetto smarrito e comporta l'acquisto della proprietà a vantaggio del ritrovatore solo a determinate condizioni e decorso un certo periodo di tempo. Differenze con l'occupazioneUn tempo l'invenzione era considerata una particolare specie di occupazione, mentre oggi la dottrina tende a tenere distinte le due figure. Sostanzialmente, l'invenzione si distingue dall'occupazione perché quest'ultima riguarda l'apprensione di cose abbandonate, mentre l'invenzione consiste nel ritrovamento delle cose smarrite. Obbligo di restituzione[Torna su]
La disciplina prevista dal codice denota un chiaro obiettivo di favorire la restituzione del bene al suo attuale proprietario. Infatti, in base all'art. 927 c.c., chiunque trovi una cosa mobile (ad es. un portafogli, del denaro, un gioiello, un telefono cellulare, etc.) è tenuto a restituirla al suo proprietario, se gli è noto, altrimenti egli deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui è avvenuto il ritrovamento. Le disposizioni civilistiche in tema di invenzione si coordinano con quelle relative all'appropriazione indebita di cose smarrite, un tempo prevista come reato dall'art. 647 c.p., ora abrogato, e ora depenalizzata e punita con la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000 (d. lgs. 7/16). Pubblicazione e decorso del termine[Torna su]
Ricevuto il bene in consegna, il sindaco provvede a rendere pubblico il ritrovamento, mediante l'affissione di appositi avvisi nell'albo pretorio (art. 928). Trascorso un anno dall'ultima pubblicazione senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del bene, esso diventa (a tiolo originario) di proprietà del ritrovatore, salvo il rimborso delle spese relative alla custodia (art. 929). Se l'amministrazione, in tale lasso di tempo, ha ritenuto necessario provvedere alla vendita del bene, al ritrovatore è riconosciuto il prezzo corrispondente. Se, invece, il proprietario (o il legittimo possessore o detentore, v. art. 931) si presenta, egli è tenuto a riconoscere al ritrovatore una ricompensa pari al decimo del valore del bene ritrovato. Ritrovamento di un tesoro[Torna su]
Un caso particolare, di rara applicazione pratica, è rappresentato dal tesoro, che consiste in un bene mobile di particolare pregio o valore nascosto o sotterrato, di cui nessuno dimostri di essere il proprietario (art. 932 c.c.). In tal caso, il bene appartiene al proprietario del fondo o, se soggetti diversi, per metà al ritrovatore e per metà al proprietario del fondo. Se, però, si tratta di beni di particolare interesse storico, artistico, archeologico o culturale, essi appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. |
|