Data: 26/06/2020 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Scout speed assoggettato ai limiti normativi degli autovelox

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Il dispositivo Scout Speed non rappresenta un "tertium genus" rispetto alla categoria delle autovelox fissi o mobili. Pertanto, come per gli autovelox, anche per tale strumento sarò necessario il decreto prefettizio che ne autorizza l'utilizzo sulle strade extraurbane secondarie senza obbligo di contestazione immediata della violazione.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Città della Pieve nella sentenza n. 10/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un conducente che aveva proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.
L'eccesso di velocità, nel caso di specie, era stato rilevato tramite apparecchiatura "Scout Speed" e il magistrato onorario ritiene di condividere l'eccezione dell'opponente relativa alla mancata contestazione immediata della violazione.

Il Codice della Strada su contestazione immediata o differita

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In linea generale, la sentenza richiama quanto previsto dagli artt. 200 e 201 C.d.S.: il primo stabilisce che "la violazione deve essere immediatamente contestata, quando è possibile", mentre il successivo ammette la contestazione mediante notifica del verbale qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata. In tal caso, però, nel verbale dovranno essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione medesima.
Sul punto viene richiamato anche l'art. 384 reg. C.d.S. che elenca alcune ipotesi "giustificative", ovvero casi in cui sussiste la materiale impossibilità a procedere alla contestazione immediata risultando dunque ammissibile procedere in via differita.
Tra questi, è ricompresa l'ipotesi in cui l'accertamento avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento della velocità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza del posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Scout Speed non è tertium genus ibrido

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Nella vicenda esaminata il magistrato ritiene dunque di aderire all'orientamento giurisprudenziale a norma del quale l'apparecchio "scout speed" utilizzato per l'accertamento (strumento montato a bordo di veicolo, funzionante in modalità dinamica ovvero con il veicolo anche in movimento) deve essere assoggettato ai medesimi limiti normativi degli autovelox tradizionali.
In sostanza, elemento discretivo assume il carattere permanente per le postazioni fisse e quello temporaneo per le postazioni mobili, mentre va negata l'esistenza di un "tertium genus ibrido".
Pertanto, conclude il provvedimento, il dispositivo in questione, per essere legittimante utilizzato su strade extraurbane, necessita del previo decreto autorizzativo del Prefetto, i cui estremi devono essere indicati nel verbale di accertamento. In difetto, la giurisprudenza di legittimità (ex multìs sentenza n. 26441/2019) ritiene sussistente un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che rende nullo in verbale medesimo.
Nel caso di specie, tuttavia, il tratto di strada lungo il quale si è svolto l'accertamento non è risultato tra quelli individuati dal Prefetto al fine di consentire l'installazione o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S. senza l'obbligo di contestazione immediata.

Scout Speed: va motivava la contestazione differita

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Al Giudice di Pace non convince neppure la motivazione giustificativa della mancata contestazione immediata inserita nel corpo del verbale opposto ovvero: "accertamento violazione a mezzo di apposita apparecchiatura su veicolo in movimento che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo a distanza dal posto di accertamento e in quanto non è possibile effettuare l'inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo".
Come si legge in sentenza, tale dicitura "stereotipatamente inserita in tutti verbali" non consente di valutare la effettiva sussistenza dei motivi "caso per caso" e di conseguenza appare "inidonea a comprovare in concreto la contestazione differita".
Ciò in quanto è espressione estremamente genericità dell'espressione, tale da non esaurire l'obbligo imposto dalla legge, poiché non permette in assoluto di conoscere le concrete ragioni per cui non si è proceduto alla contestazione immediata.

Si ringrazia l'Avv. Marco Lodovichi per l'invio del provvedimento

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