Data: 26/06/2020 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Indennizzo per danni alla salute provocati dai vaccini

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La legge n. 210/1992 prevede un "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati." L'art. 1 di detta legge al comma 1 prevede infatti che: "Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge."

Sul tema degli indennizzi per danni alla salute riconducibili alle vaccinazioni si sono recentissimamente espresse la Corte Costituzionale e la Cassazione con due interessanti sentenze. Vediamo cosa dicono.

La Consulta dice si all'indennizzo dopo vaccinazione "raccomandata"

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 118/2020 depositata il 23 giugno (sotto allegata) riconosce l'indennizzo anche ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili riconducibili a vaccinazioni non obbligatorie, ma semplicemente "raccomandate."

La vicenda su cui la Consulta è stata chiamata e decidere ha inizio quando il Ministero viene condannato dalla Corte d'Appello di Lecce a corrispondere un indennizzo in favore di una donna, che in passato si è sottoposta alla vaccinazione contro l'epatite A, responsabile dell'insorgenza del lupus eritematoso sistemico. Il Ministero non accetta la condanna e ricorre in Cassazione, che solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1. comma 1 della legge n. 210/1992 che così dispone: "1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge."

Anche le vaccinazioni "raccomandate" sono utili alla collettività

La Cassazione nel sollevare la questione ribadisce che il nesso di causa tra vaccinazione e malattia è stato accertato e che la campagna per far vaccinare la popolazione pugliese è stata, all'epoca dei fatti, fortemente raccomandata. "La Giunta regionale della Regione Puglia, nel 2003, aveva infatti preso atto di come le vaccinazioni raccomandate, al pari di quelle obbligatorie, fossero comprese nei livelli essenziali di assistenza, garantiti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale e recepiti con precedente delibera della medesima Giunta."

Non solo, la convocazione della donna negli ambulatori della Asl, è avvenuta con modalità formali, tanto che la vaccinazione non sembrava "raccomandata", ma quasi obbligatoria. Gli Ermellini fanno presente del resto come la Consulta in diverse occasioni abbia dichiarato la norma censurata come costituzionalmente illegittima nel punto in cui non prevede l'indennizzo in caso di danni derivanti da vaccinazioni non obbligatorie, proprio per la comune finalità delle stesse.

L'utilità pubblica della vaccinazione contro l'epatite A nel caso di specie è infatti indubbia, tanto che è stata fortemente incentivata. Per questo, al pari di altri casi, ricorrono le ragioni per dichiarare la norma costituzionalmente illegittima.

L'indennizzo spetta perché chi si vaccina volontariamente adempie a un dovere di solidarietà

La Consulta condivide il ragionamento della Corte di Cassazione anche perché con diverse e successive delibere, il Consiglio della Regione Puglia e la Giunta, alla luce di alcuni studi condotti dall'Osservatorio epidemiologico, a partire dal 1996 hanno promosso programmi e campagne di vaccinazione contro l'epatite A. Ora, il ricorso da parte della Regione Puglia alla tecnica della "raccomandazione" escluderebbe, a regola, il diritto all'indennizzo. "Tuttavia (…) benché la tecnica della raccomandazione esprime maggiore attenzione all'autodeterminazione individuale (…) essa è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo."

"La ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale."

La Corte conclude quindi per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 1 della legge n. 210/1992 anche perché:

  • la campagna vaccinale della Regione Puglia ha trovato risconto anche in piani vaccinali nazionali e nella raccomandazione del Ministero della Salute del 26 luglio 2017;
  • non rileva che la campagna vaccinale sia indirizzata a soggetti più a rischio per età, abitudini o collocazione geografica;
  • non ha importanza che la somministrazione del vaccino avvenga gratuitamente.

Tutti questi sono aspetti infatti non comportano alcuna limitazione soggettiva ai destinatari dell'indennizzo.

Cassazione: per l'indennizzo occorre provare il nesso tra vaccinazione e patologia

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La Cassazione con l'ordinanza n. 12445/2020 (sotto allegata) ribadisce che spetta a chi chiede l'indennizzo contemplato dalla legge 210/1992 per patologie riconducibili a vaccinazioni, provare il nesso di causa, che il giudice deve valutare secondo un criterio di "ragionevole probabilità scientifica."

Nesso di causa assente tra vaccinazione e malattia

Il procedimento viene avviato da un soggetto che, in conseguenza di una vaccinazione a cui è stato sottoposto nella prima infanzia, ha riportato la Sindrome di Dravet, ossia una sindrome epilettica mioclonica severa che gli ha provocato una disarmonia evolutiva e un'alterazione della sfera cognitiva e comportamentale.

La Corte d'Appello, come il giudice di primo grado negano il diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, per assenza del nesso di causa tra patologia e vaccinazione, poiché la malattia origina piuttosto da una mutazione genetica del soggetto.

Al richiedente provare il nesso di causa tra vaccinazione e danni alla salute

Il soccombente ricorre quindi in Cassazione contestando principalmente le conclusioni della Corte d'Appello sul nesso di causa e sul ruolo eziopatogenetico dei vaccini antitetano e antipertosse.

Motivi che la Corte però respinge. Sul nesso di causa chiarisce infatti che il giudice di seconde cure, nel rigettare la richiesta di indennizzo, si è attenuta ai principi elaborati dalla Corte di legittimità, secondo i quali: "la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutasi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica."

Probabilità scientifica che la Corte di seconde cure non ha ravvisato dalle risultanze di causa, neppure dopo averle esaminate con il supporto di specialisti, che hanno tenuto conto dell'attuale letteratura medica in materia e delle peculiarità del caso concreto.

Inammissibile anche il motivo sul ruolo eziopatogenetico dei vaccini perché si sostanzia in un dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, configurando una contestazione nel merito, non consentita in sede di legittimità.


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