Data: 28/06/2020 17:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 335 c.p.

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

La ratio del reato di cui all'art. 335 c.p. e il bene giuridico tutelato

Il reato di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa è un delitto proprio, poiché può commetterlo solo una determinata categoria di soggetti, ovvero coloro i quali sono nominati custodi di un bene sequestrato. È un delitto inquadrato, nel nostro sistema codicistico, tra i delitti contro la pubblica amministrazione. Bene giuridico meritevole di tutela è, ovviamente, il buon andamento della p.a. oltre che la obiettiva necessità di preservazione di beni sottoposti a misure cautelari. Per quanto pertiene la procedibilità, per questo genere di reati, non sono necessari la querela, esposto o istanza, dacché si può procedere d'ufficio.

La condotta sanzionata dall'art. 335 c.p.

Partiamo da un presupposto: la differenza tra questo delitto e quello di cui all'art. 334 c.p. (ovvero la distruzione, dispersione o deterioramento di cose sottoposte a sequestro) è che, in questo caso (essendo il delitto colposo) nel soggetto agente non vi è la volontà di determinare un favore verso il soggetto proprietario della res. Il deterioramento, la dispersione o, comunque, la soppressione del bene è causato dall'inosservanza degli obblighi di diligenza cui il custode sarebbe tenuto in ragione del proprio ufficio.

La pena prevista per il delitto di cui all'art. 335 c.p.

Il delitto di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa è punito con la reclusione fino a sei mesi o la multa fino ad € 309,00.

Elemento soggettivo

Come desumibile dal tenore della rubrica della norma, si tratta di un delitto colposo, determinato quindi dall'imprudenza, negligenza o imperizia del soggetto agente.


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