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Data: 28/06/2020 15:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Lavoro in quarantena pagato come malattia[Torna su]
Dal 31 gennaio al 16 marzo è sufficiente il certificato del medico curante per equiparare alla malattia il periodo di quarantena. Dal 17 marzo (al 31 luglio) occorre anche la certificazione di una struttura sanitaria pubblica. Arrivano dall'Inps, nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 (in allegato) le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell'emergenza Covid-19. L'articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto vengono riconosciute l'indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l'eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro. È il decreto Cura Italia a stabilire che la quarantena sia considerata come un periodo di malattia del lavoratore, con tutte le conseguenti coperture anche contributive, e che il periodo non rilevi ai fini del periodo di comporto nell'ambito del rapporto di lavoro (durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto). Questa novità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.
Cosa deve fare il lavoratore[Torna su]
Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica. Il lavoratore deve presentare il certificato medico e in alcuni casi il provvedimento dell'autorità sanitaria sulla quarantena, con procedure speciali per chi è affetto da patologie gravi, per cui la legge prevede l'equiparazione alla degenza ospedaliera; per la fase transitoria fino al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del Cura Italia), durante il quale l'INPS considera malattia anche periodi non coperti dalle certificazioni successivamente previste dalla legge: sono le indicazioni operative dell'istituto previdenziale (messaggio 2584/2020) in attuazione delle disposizioni dell'articolo 26 del decreto legge 18/2020.
Quarantena come degenza ospedaliera[Torna su]
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o in possesso del riconoscimento di disabilità, l'intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. Il medico è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l'indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente. Sono previste precise disposizioni per il medico curante che redige il certificato e l'INPS può eventualmente chiedere un'integrazione della documentazione.
Malattia da Covid 19[Torna su]
Il comma 6, infine, stabilisce che, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
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