Data: 30/06/2020 12:00:00 - Autore: Maria Carmela Call�

Alunni diversamente abili e diritto al tecnico informatico

[Torna su]
Uno dei diritti fondamentali che la legge riconosce agli alunni diversamente abili � l'assegnazione per un certo numero di ore di un tecnico informatico. Tale figura � indispensabile se si considera che molte famiglie non sono ancora pratiche nell'utilizzo delle nuove tecnologie, ancor peggio molti non conoscono l'esistenza sia della figura che della necessit�. Soprattutto nel particolare periodo della pandemia, se molte famiglie avessero conosciuto e goduto di questo diritto, avrebbero affrontato la didattica a distanza dei propri figli in modo pi� sereno.
Tutto ci� non significa che questo sia un diritto che va de plano, atteso che nella realt�, la tutela apprestata dall'ordinamento giuridico necessita del filtro della tutela giurisdizionale.

Ricorso ex art. 700 cpc

[Torna su]
Recentemente, infatti, tale diritto ha trovato attuazione solo attraverso la Magistratura ordinaria. Con ricorso ex art 700 cpc i genitori di un alunno con disabilit� hanno chiesto al Tribunale di Lucca che ordinasse la cessazione della condotta illecita e discriminatoria perpetrata nei confronti del figlio dagli enti evocati in giudizio (nella fattispecie il Comune), nonch� l'assegnazione per l'anno scolastico 2019/2020 di un assistente specialistico A.E.C. e di un tecnico informatico per un numero di ore pari a quelle previste dal PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Nello specifico i ricorrenti, nella qualit�, lamentavano che al figlio, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992, era stato destinato un assistente per l'autonomia e la comunicazione personale per 18 ore settimanali, anzich� 24, ma era stata negata, invece, totalmente la presenza di un tecnico informatico, pur prevista e richiesta dal piano educativo individualizzato (PEI) per 15 ore settimanali.

Il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 06.04.2020 (garantendo tutela in pieno regime emergenziale Covid-19), premetteva che in virt� dell'ampia normativa nazionale ed internazionale nonch� della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia, l'alunno ha un diritto costituzionalmente garantito anche in virt� delle sentenze della Corte Costituzionale n. 215/1987 e 275/2016 e, pertanto, il Comune aveva l'obbligo di fornire i servizi di "supporto all'inclusione scolastica" in forza dell'art. 13 comma 3 della legge n. 104/1992 e dell'art. 139 del Dlgs n. 112/1998. L'ente avrebbe dovuto rispettare la richiesta del numero delle ore contenuta nel PEI, cos� come affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 25011/2014.

Il principio generale del diritto all'istruzione

L'innovativa e tempestiva ordinanza muove le sue considerazioni dal diritto all'istruzione del disabile e, per contraltare, il perdurare della primitiva condizione di disuguaglianza con le persone normodotate, che concreta una condotta discriminatoria, gi� da reprimersi nel quadro della normativa europea.

Invero, il quadro normativo, interno e sovranazionale, che costituisce il presidio del diritto all'istruzione, il quale si iscrive a pieno titolo nel catalogo dei diritti fondamentali della persona, assume ancora maggior rilievo in quanto in tal modo viene garantito l'aiuto nel corretto utilizzo delle nuove tecnologie necessarie all'inclusione scolastica di un alunno con disabilit� sia nella didattica scolastica sia nella didattica inclusiva.

Nella legislazione ordinaria il diritto all'istruzione del disabile trova un'esplicita previsione nell'art. 12 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, che "garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata", mentre il successivo art. 13, comma 3�, L. 104/92, stabilisce che," fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivit� di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati". E ci� nel quadro e nella misura indicati dal piano educativo individualizzato!

Attuazione del diritto all'assistenza scolastica

L'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale incombe sui Comuni. Infatti, l'art. 42 del D.P.R. 616/1977 specifica che "Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attivit� destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico�". Nella stessa direzione si muove l'art. 139, comma 1�, lett. c), del D.L.vo 112/98, richiamato dall'art. 6, comma 2�, L. 328/2000, che attribuisce ai Comuni, per tutti gli istituti di istruzioni diversi dalle scuole di istruzione secondaria superiore, " i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".

Mentre all'insegnante di sostegno spetta una con titolarit� nell'insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un'adeguata integrazione scolastica, diversamente l'assistente educatore svolge un'attivit� di supporto materiale individualizzato, estranea all'attivit� didattica propriamente intesa, ma che � finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attivit� di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessit� ai fini di una loro piena partecipazione alle attivit� scolastiche e formative".

Violazione dell'obbligo di assegnare un assistente tecnico e condotta

Il tribunale ha evidenziato che la condotta dell'ente locale, nell'omettere di apprestare le misure atte a rimuovere la condizione di inferiorit� intimamente connaturata alla patologia che integra la condizione di disabilit� del minore, incarna una discriminazione indiretta a danno dell'alunno ai sensi della L. 67/06, obbligandolo a fornire il tecnico informatico per il numero di ore richiesto, oltrech� alla rifusione delle spese di causa.

Precisando anche che � il Comune di residenza dell'alunno obbligato a fornire i servizi di supporto organizzativo all'inclusione scolastica, anche se l'alunno stesso, come nel caso di specie, si era trasferito nella scuola di un altro Comune, ci� in forza del disposto dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 267/00 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

L'importanza dell'ordinanza

Il giudice ha pronunciato un provvedimento in pieno periodo emergenziale, dimostrando di garantire il diritto delle persone svantaggiare anche in periodi sicuramente critici per la giustizia, ancora non riaperta, ma tempestiva dinnanzi alla necessit� di garantire un supporto specializzato, nel momento in cui la didattica, che richiedeva conoscenze, spesso estranee alla famiglia, la quale pur prodigandosi come sempre a colmare i vuoti del sistema, nello specifico caso avrebbe potuto fallire.

Nel periodo di emergenza sanitario, gli alunni con disabilit� sono stati costretti a comunicare solo tramite la didattica a distanza, e la presenza di un tecnico informatico era fondamentale per assicurare il corretto utilizzo di queste tecnologie.

Gi� la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate" del 5 febbraio 1992 n� 104 dedica l'art. 13 all'integrazione scolastica e al punto b) afferma che "la dotazione alle scuole e alle universit� di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonch� di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico".

Dad e potenzialit� mezzi informatici

La Dad pu� creare nell'alunno diversamente abile un sistema nuovo di apprendimento, ma se tale compito fosse rimasto in carico alla famiglia anzich� ad un assistente informatico, il diritto all'istruzione dell'alunno diversamente abile sarebbe stato ancora una volta compromesso.

Il Tribunale di Lucca, in persona del dott. Giampaolo Fabbrizzi, nella causa civile iscritta al n. 5656/2019 ha pronunciato un' ordinanza attuale ed innovativa per il periodo in cui � stata emessa, ma che � ancor pi� utile anche per l'anno venturo, atteso che l'inizio dell'anno scolastico prevede la didattica a distanza come un'opportunit� in pi� per potenziare l'offerta didattica e complementare nelle scuole di secondo grado.

Il computer � un mezzo fondamentale per il superamento dell'handicap.

Tra le infinite potenzialit�, i mezzi informatici possono sostituire una funzione come il movimento, la voce, la vista, permettendo una maggiore autonomia ed espressione e utilizzando al massimo le capacit� dell'alunno con disabilit�. Detto questo, pensare di accogliere un ragazzo con una disabilit� che necessit� dell'ausilio informatico per essere integrato a tutti gli effetti.

Avvocato MARIA CARMELA CALLA'

FORO DI LOCRI (RC)

VIA MARCONI I TRAVERSA - LOCRI


Tutte le notizie