Data: 30/06/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Contributo a fondo perduto Decreto Rilancio

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Chi percepisce il contributo a fondo perduro previsto dal decreto rilancio senza averne diritto rischia il penale o sanzioni amministrative salate ed è obbligato a restituire le somma percepite indebitamente. Chi vuole farlo spontaneamente deve compilare il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" e indicare i Codici Tributo istituiti dall'Agenzia e comunicati tramite la risoluzione n. 37/E (sotto allegata) per il capitale, gli interessi e le sanzioni.

Prima di passare all'esame della disciplina sanzionatoria però ricordiamo brevemente che il contributo a fondo perduto previsto e disciplinato dal Decreto Rilancio n. 34/2020 consiste in una somma di denaro, che non prevede un obbligo di restituzione e che è diretta alle Partite Iva appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori;
  • lavoratori autonomi;
  • titolari di reddito agrario.

Il contributo spetta a chi nel 2019 non ha conseguito un ammontare di ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro e in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • attività iniziata a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa, quando è sorto l'evento calamitoso, nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il contributo viene corrisposto nella misura variabile del 20, 15 e 10% in base all'entità dei ricavi o compensi percepiti. In ogni caso l'importo non è mai inferiore ai 1000 euro per le persone fisiche e ai 2000 se il destinatario non è una persona fisica.

Nel momento in cui i soggetti destinatari della misura inviano l'istanza per ottenere il contributo devono certificare anche di non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi Antimafia.

Controlli dell'Agenzia delle entrate

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Una volta inoltrata l'istanza per il contributo, l'Agenzia delle entrate esegue un attento controllo dei dati dichiarati dai richiedenti, in base alle disposizioni sull'accertamento sulle dichiarazioni (artt. 31 e seguenti Dpr n. 600/1973) e procede a ulteriori controlli anche sui dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva e dei dati delle dichiarazioni Iva.

L'Agenzia effettua inoltre controlli specifici per prevenire fenomeni di infiltrazione criminale in base a quanto stabilito da un particolare protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia trasmette inoltre alla Guardia di Finanza competente per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni delle istanze pervenute e dei contributi erogati.

Carcere per contributi non spettanti

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Cosa accade se da tutti questi controlli risulta che il richiedente in realtà non ha diritto in tutto o in parte al contributo? In questi casi l'Agenzia delle entrate può procedere al recupero degli importi non dovuti.

Il soggetto che ha percepito indebitamente il contributo non spettante è soggetto alla sanzione di cui all'art. 13, co. 5, del dlgs n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento, senza possibilità di definizione agevolata.

Il soggetto è inoltre sanzionato penalmente dall'art. 316-ter c.p che punisce l' "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" con le seguenti pene alternative:

  • reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il
  • contributo indebitamente percepito, se il contributo erogato è di importo inferiore a 4.000 euro.

Per chi poi ha rilasciato un'autocertificazione di regolarità antimafia non corrispondente al vero è punito con la reclusione da due a sei anni e in caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'art. 322-ter c.p, che dispone la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato.

Restituzione spontanea del contributo

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Il soggetto che percepisce un contributo a fondo perduto non spettante in tutto o anche solo in parte è tenuto alla restituzione del relativo importo.

Per regolarizzare la sua posizione può restituire spontaneamente il capitale, gli interessi e le sanzioni, beneficiando in questo caso delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso (art. 13 dlgs. n. 472/1997). Il versamento delle somme deve essere effettuato solo tramite F24 e non è possibile procedere a compensazione.

Codici Tributo per la restituzione

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Per procedere alla restituzione del contributo a fondo perduto relativamente a capitale, interessi e sanzioni con la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020 l'Agenzia ha comunicato l'istituzione dei seguenti codici tributo da indicare sul modello F24:

  • 8077 denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea -CAPITALE– art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
  • 8078 denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea -INTERESSI– art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
  • 8079 denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea -SANZIONE– art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Codici tributo esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".
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