Data: 03/07/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Dl Semplificazioni: oneri regolatori e autocertificazioni

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La bozza del dl semplificazioni si evolve giorno per giorno portando maggiore chiarezza e specificit� sugli obiettivi da raggiungere e sulle modalit� con cui si intendono perseguire.
Uno dei settori che da sempre ha fame di semplicit� � la Pubblica Amministrazione, sulla quale si vuole intervenire su pi� fronti: contratti pubblici, edilizia, procedimento amministrativo, cittadinanza digitale, accesso ai servizi digitali, identit� digitale, conservazione dei documenti informatici e tanto altro. Iniziative tra le quali, due in particolare, destano maggiore interesse, quella sugli oneri regolatori e quella finalizzata ad incentivare il ricorso alle autocertificazioni.

Disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori

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Tra le iniziative del dl semplificazione che interessano la PA a destare particolare interesse � l'art. 13 della bozza, che vuole disincentivare l'introduzione di nuovi oneri regolatori attraverso l'introduzione, dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 180/2011 (Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi) del comma seguente:
"Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, � qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessit� della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo � inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246."
Come emerge dalla lettura della relazione illustrativa dell'ultima bozza del dl, non � infrequente che la regolazione spesso comporti adempimenti e costi ben superiori rispetto agli interessi da perseguire. Tutto questo arresta le attivit� dei cittadini e delle imprese che sono cos� portate a vedere nello Stato un nemico. Da qui la proposta del dl semplificazioni: quando gli atti normativi introducono nuovi oneri regolatori contestualmente si deve procedere alla eliminazione di oneri dello stesso valore per consentire un saldo pari a 0 (zero). Se poi questa compensazione non � possibile allora i nuovi oneri devono qualificarsi come oneri detraibili, fatta salva l'individuazione della relativa copertura finanziaria. Regola da cui non devono sfuggire neppure atti secondari come i regolamenti.

Pi� autocertificazioni tramite l'AppIo

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Le semplificazioni che riguardano la PA interessano inoltre il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale, al fine di accelerare la digitalizzazione del Pese.
L'esperienza del Covi19 ha fatto comprendere al Governo che nessuno pu� pi� essere escluso dall'utilizzo delle tecnologie digitali. Tante quindi le misure messe in campo in questa materia, come la sostituzione del documento d'identit� con l'identit� digitale, ma soprattutto, come spiegato nella relazione illustrativa dell'ultima bozza del dl: "introducendo la possibilit� di formare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni attraverso" l'AppIo.
Autocertificazioni che sono oggetto di attenzione anche delle "Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022", un documento redatto da un Comitato di esperti in materia economica e sociale che per semplificare la PA hanno in mente di vietare "la richiesta di documenti specifici (da parte della PA) laddove l'autocertificazione � accettabile."
Intenzione che si pone perfettamente in linea con la volont� di semplificare le procedure attraverso l'ampliamento dell'applicabilit� dell'autocertificazione con due interventi mirati:
  • "Rendendo effettivo il divieto di richiedere i documenti specifici laddove l'autocertificazione � contemplata (tutti i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 183/2011);
  • Confermando l'inasprimento delle pene per le dichiarazioni mendaci gi� indicate dal comma 2/a/2 dell'art 264 del DL Rilancio."
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