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Data: 03/07/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Risarcimento danno da micropermanente[Torna su] L'accertamento del danno alla persona va condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma i referti degli esami strumentali non sono l'unico mezzo utilizzabile, ponendosi in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico. Pertanto, in tema di risarcimento del danno da "micropermanente", il solo esame obiettivo del CTU non può ritenersi sufficiente a determinare l'insussistenza di postumi invalidanti permanenti, soprattutto se appare documentata una frattura per cui sono le stesse tabelle del D.M. 3 luglio 2003 a prevedere un danno biologico. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 13292/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso promosso da una signora che avevano riportato lesioni personali dopo essere stata investita da un'autovettura che si muoveva in retromarcia. In primo grado, la responsabile civile e l'assicurazione venivano condannate a risarcire quasi 7.600 euro, importo che, in appello, il Tribunale riduceva a poco più di 2.300 euro. Il risarcimento veniva limitato ai postumi di natura temporanea, mentre veniva escluso il risarcimento per i postumi permanenti, per come richiesti dalle tabelle delle micropermanenti di cui D.M. 3/7/03. Nello specifico, il Tribunale evidenziava come la CTU non avesse rilevato nulla in ordine ad esiti permanenti in quanto dall'esame obiettivo risultava "non dolente la palpopressione del bacino, completo l'accosciamento, nella norma dell'età i movimenti". In base alle risultanze dell'esame, inoltre, residuavano postumi permanenti, rappresentati da "esiti di frattura branca ischio pubica di destra che configuravano una percentuale di danno biologico pari al 3,5%. Decreto Cresci Italia e danno alla persona[Torna su] La Corte, nell'accogliere il ricorso della danneggiata, rammenta il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel D.L. Cresci Italia (art. 32, comma 3-ter, del D.L. 1/2012) costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", a cui può essere data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 della Costituzione. Tale norma, si legge in sentenza, va intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico (cfr. Cass. 26249/2019). Micropermanenti ed esame obiettivo del CTU[Torna su] Tuttavia, il solo esame obiettivo del CTU, spiega la Suprema Corte, non può comportare, di per sé, l'insussistenza di postumi invalidanti permanenti. Tra l'altro, nel caso di specie è apparsa documentata una "frattura branca ischio pubica di destra". Sul punto, la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al d.m. 3 luglio 2003 prevede un danno biologico permanente da 3 a 5% per "esiti attendibilmente dolorosi di frattura extra articolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale". Erroneamente, pertanto, il Tribunale, sulla sola base delle risultanze dell'esame obiettivo, ha escluso il risarcimento per i postumi permanenti, senza considerare la documentata frattura ischio pubica e la stessa summenzionata tabella.
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