Data: 03/07/2020 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Il reato d'abuso d'ufficio nella formulazione vigente

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Il dl semplificazioni, tra le tante novità con cui si pone l'obiettivo di introdurre per snellire la macchina della burocrazia in diversi settori, ne introduce una che riguarda il reato di abuso d'ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato a un pubblico servizio.

Prima di vedere come il dl semplificazioni ha intenzione di intervenire su questo reato, vediamo come è formulato attualmente l'art 323 c.p. che lo contempla: "1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità."

Dall'articolo emerge che la condotta del pubblico ufficiale, per integrare il reato deve tradursi nella violazione di una norma di legge o di un regolamento. Ne consegue che un abuso d'ufficio commesso per omissione sussiste solo quando la condotta omissiva è contrario a un obbligo di fare.

Le modifiche al reato di abuso d'ufficio del dl semplificazioni

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Il dl semplificazioni vuole intervenire sull'abuso d'ufficio modificando, attraverso l'art. 17 della bozza attualmente in circolazione, un periodo per primo comma, sostituendo la frase "di norme di legge o di regolamento," con "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità."

La finalità della modifica, così come chiarisce la relazione illustrativa, è chiara. Si vuole eliminare il generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento con "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto."

In questo modo la condotta rilevante ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio è più completa e definita. Vero però che se il pubblico ufficiale ricorre alla discrezionalità tipica della PA, può anche evitare di incorrere nel reato, perché in questo caso, se la legge si limita ad individuare l'interesse pubblico da perseguire, spetta a lui decidere in quale modo deve essere perseguito.

Modifica in dubbio?

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Non è ancora certa la modifica del reato d'ufficio così come quella relativa alla responsabilità erariale. Conte si sta impegnando per superare le paure di molti funzionari, terrorizzati dal rischio di inchieste della magistratura più pressanti nei loro confronti.

Del resto l'abuso d'ufficio è stato limitato alle fattispecie normative rigide, che non contemplano alcun margine di discrezionalità, ma tali rassicurazioni purtroppo non sembrano sufficienti.

Vedi anche L'abuso d'ufficio


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