Data: 03/07/2020 11:16:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani

Il Terzo Congresso sulla Giustizia Predittiva e sulla Giurimetria rappresenta un evento di assoluto prestigio nel panorama giuridico italiano e sovranazionale, come ha attestato la sontuosa sessione internazionale tenuta ieri, 2 luglio 2020, in lingua inglese.

Ringraziamo di questa ulteriore, fondamentale iniziativa il Prof. Luigi Viola, autore delle voci «Giurimetria» e «Giustizia Predittiva» nell'Enciclopedia Treccani, che, con la Scuola di Diritto Avanzato, advanced law school, ha prescelto le nostre colonne virtuali di Studio Cataldi che ora viaggiano anche sulla piattaforma Zoom.

IL TERZO CONGRESSO SULLA GIUSTIZIA PREDITTIVA in formato webinar

Autentico rivoluzionario nell'elaborazione di tali concetti Luigi Viola ha creduto sin dagli albori nel concetto che le proposizioni di legge sono algoritmi.

L'Autore chiamò in suo soccorso le scienze esatte.

Tipo la matematica, ideale per la semplificazione, l'affidabilità, la celerità.

Ma l'interpretazione giuridica - si interroga il Prof. Viola - «è davvero permeabile a modelli matematici, o comunque modelli tali da determinare la prevedibilità del giudizio?».

Infatti, le proposizioni normative sono algoritmi perché costruite secondo il modello «se… allora», alla verificazione di un fatto, discende una sanzione.

Luigi Viola ha inaugurato questa edizione con le alate espressioni del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 18 giugno 2020 ha invocato la coerenza giurisprudenziale nell'interpretazione delle norme dal momento che rafforza la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario: «dà attuazione al principio di uguaglianza… assicurando la parità di trattamento tra casi simili. Occorre, infatti, aver ben chiaro il confine che separa l'interpretazione della legge dall'arbitrio e dalla ricerca della pura originalità nella creazione della regola, che determinano spesso un disorientamento pericoloso dovuto all'imprevedibilità della risposta giudiziaria. I nostri cittadini hanno diritto a poter contare sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità della sua applicazione rispetto ai loro comportamenti».

Già presso la Camera dei Deputati il 30 marzo 2017 venne presentato in una prima versione, poi accresciuta, il libro del Prof. Viola estremamente significativo e ricco di un sontuoso apparato di note.

E' possibile un diritto/esito processuale… calcolabile in anticipo con la logica formale?

Ipotizzabile una coerenza scientifica tra norma e decisione del giudice?

Il problema più spinoso è rappresentato dal seguente quesito: chi interpreta il diritto e, poi, qual è la sua sensibilità?

E come la mettiamo, infine, con l'art. 101, 1° co., Cost. che assoggetta tutti, giudici in prima fila, alla legge?

La casella iniziale è rappresentata proprio dall'art. 101 Cost., che dà un imprinting di civil law al nostro sistema, per quanto oramai si possa discettare di sistema ibrido, stante l'orientamento progressivo verso il common law.

Memore di lontani seminari di Renato Borruso, cui si deve l'affermazione dell'informatica giuridica, l'elaborazione di Luigi ha suscitato in me, sin dagli albori, un enorme interesse per l'innovativo, anzi proprio rivoluzionario!, testo che ha dedicato all'Interpretazione della legge con modelli matematici.

Il volume, edito dal Centro Studi di Diritto Avanzato - testo consigliato per gli scritti di avvocatura, magistratura e altri concorsi pubblici - si segnala per chiarezza e linearità verso l'ambizioso fine di offrire un'integrazione dell'attività del giurista - avvocato, magistrato, notaio, accademico, cultore della materia giuridica - con l'individuazione della tesi preferibile coerente con il dettato di legge.

La traiettoria vuole dirigersi verso il fine sommo: l'auspicabile certezza del diritto.

E la prevedibilità delle decisione giudiziarie: la chiarezza prevalga sul caos in special modo in questo frangente post-Covid che ci vede alluvionati da un magma indistinto di provvedimenti che entrano sovente in contraddizione.

Tale concetto, che altro non è che la prevedibilità (oggettività?) dell'esito giudiziale, fa il paio con la ragionevole durata del processo: più cala l'aleatorietà della pronuncia, meno intralci e lungaggini incontreremo sul nostro cammino.

L'attenzione dell'Autore, docente in innumerevoli corsi di preparazione sia per la magistratura ordinaria che per l'esame di avvocato, si rivolge così all'enucleazione dei singoli argomenti dirimenti.

La nostra realtà - lo sappiamo troppo bene - è costituita da un reticolo di norme giuridiche e di norme logiche che ci attorcigliano e ci imbrigliano: ci attanagliano.

Poniamo la mente alla Corte di Cassazione.

In modo particolare a quando esercita il controllo sulla motivazione della sentenza di merito.

Soltanto se comprendiamo come la Cassazione decide e dovrebbe decidere potremo rendere prevedibile la decisione della Cassazione.

Il paradosso sta proprio in questo aspetto: la Cassazione è nata per rendere prevedibili le decisioni dei giudici di merito, ma essa stessa è divenuta ormai il giudice più imprevedibile del sistema processuale.

E così Luigi Viola ha sperimentato positivamente il suo modello sulla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in tema di c.d. danni punitivi.

S'impone un recap minimo e liofilizzato della tribolatissima questione.

Ricorderete che il leading case era costituito da Cass. n. 1183/2007: i danni punitivi sono contrari all'ordine pubblico e viene vietata la delibabilità di sentenze di condanna straniere che li contengano (sappiamo che in Francia la Cour de cassation 7 novembre 2012, n. 11-23871 ritiene i danni punitivi contrari all'ordine pubblico soltanto se liquidati in misura eccessiva).

Ma, poi, con l'ordinanza di rimessione n. 9978 del 16 maggio 2016, correttamente il Cons. Antonio Pietro Lamorgese ritenne di proporre la questione alle Sezioni Unite.

E così fuoriuscì dal cilindro in ermellino di Piazza Cavour la sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, Pres. Giovanni Amoroso, Rel. Pasquale D'Ascola, che stabiliva che non è ontologicamente incompatibile con il nostro ordinamento l'istituto di origine statunitense dei danni punitivi, purché la pronuncia sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità di delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i limiti quantitativi.


Qui segue un parallelo tra norma e suo effetto: castigo, premio, pena o ricompensa che lo si voglia definire a seconda delle peculiari situazioni.

In tal modo l'individuo saprà già prima a quali conseguenze andrà incontro.

Anticipavamo nel preambolo della presente recensione che il vero ed autentico problema è l'interprete della norma.

Costui si porta nella gerla il fardello delle (sue personali) clausole generali (buon costume, ragionevolezza, buona fede…) che con Luigi Viola potremmo definire «valoriali».

E allora come si fa a procedere nella ricerca se non esistono leggi o fatti storici ma solo la loro interpretazione soggettiva?

Assume allora un ruolo centrale e dirimente l'art. 12 delle Preleggi.

Si tratta delle Disposizioni sulla legge in generale, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262.

L'Autore nella ricerca della soluzione ai problemi ermeneutici pone in risalto che già tale disposizione di legge contempla una regola matematica.

L'art. 12 Preleggi - ricorda Luigi Viola «l'unico rubricato espressamente interpretazione della legge» - ha una scala gerarchica ed una catena di comando in cui un'interpretazione ha la prevalenza sull'altra: a titolo esemplificativo, l'interpretazione analogica è permessa soltanto in subordine rispetto a quella letterale.

Ecco allora che le stesse clausole valoriali soggettive debbono attenersi e sottostare alla criteriologia dell'art. 12 Preleggi, «unica certezza metodologica da seguire» nell'opera di ermeneutica.

Qual è di preciso l'area d'intervento coperta?

Lo spettro operativo dell'art. 12 Preleggi abbraccia tutte le disposizioni di legge, civili, penali e amministrative.

«Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

In sostanza ci ricorda il Prof. Viola che l'art. 12 Preleggi «serve a trovare la norma all'interno della disposizione (la disposizione è l'enunciato letterale, mentre la norma è il risultato a cui si giunge dopo l'attività interpretativa)».

Anche l'ultima sessione di oggi pomeriggio, 3 luglio 2020, godrà di un panel davvero sontuoso.

Al pari della sessione mattutina sarà in lingua italiana.

Apporteranno relazioni e contributi il Notaio Massimo Palazzo, il Magistrato della Corte dei Conti Andrea Giordano, l'Avv. Luisa Calvagna, curatrice del volume sulla Giustizia Predittiva, l'Avv. Manuela Rinaldi, il Prof. Michele Filippelli, l'Avv. Jole Le Pera, il Presidente di Sezione di appello Dott. Michele Ancona, il Giudice del Tribunale Penale di Roma Dott. Valerio de Gioia, l'Avv. Bruno Fiammella, con le conclusioni della Dott.ssa Rosaria Giordano, magistrato assistente di studio presso la Corte Costituzionale, mentre il Dott. Serafino Ruscica, Consigliere presso il Senato, per sue esigenze lavorative ha già relazionato nel corso della sessione mattiniera.

Modererà il sottoscritto Avv. Paolo Maria Storani.

Vi attendiamo alle ore italiane 15:30 di oggi, 3 luglio 2020.

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Tutti i dettagli sono reperibili all'url: https://www.scuoladirittoavanzato.com/2020/06/23/3rd-congress-on-predictive-justice


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