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Data: 30/01/2007 - Autore: www.laprevidenza.it Una mera lettura della sentenza impugnata convince che il TAR, dopo avere esaminato la vicenda alla luce di propri precedenti giurisprudenziali (l'istante aveva proposto un ricorso avverso il suo inquadramento nel primo livello differenziato della qualifica di collaboratore professionale; tale ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto all'inquadramento provvisorio doveva seguire quello “definitivo”), non ha dichiarato l'obbligo dell'ASI di provvedere nel senso voluto dal ricorrente, ma ha solo riconosciuto la fondatezza del ricorso di quest'ultimo nel solo limite che allo stesso non può essere negato il diritto ad ottenere una risposta alla sua istanza del 1997, cui ha fatto seguito la diffida, sulla quale si è formato il silenzio rifiuto impugnato. Per questo, non è stata riconosciuto alcun valore satisfattivo della pretesa del ricorrente di ottenere una risposta alla sua diffida, alla lettera del Presidente dell'ASI, con la quale viene comunicato che si stanno predisponendo “tutti gli atti necessari per addivenire all'inquadramento del personale avente titolo all'applicazione dell'art. 19 della legge n. 186/88”. L'appello va, pertanto, respinto, e, per l'effetto, va rinnovato l'obbligo dell'ASI di rispondere in maniera esaustiva alla diffida dell'interessato del 1997, sebbene – come si afferma nel ricorso di appello (pag. 2) – “la procedura di inquadramento definitivo del personale dell'Agenzia transitato dal CNR si è conclusa…” con delibera n. 465 del 9.2.1993. Peraltro, la delibera n. 465 del 1993 è stata contestata dal ricorrente con ricorso innanzi al TAR Lazio, definito con sentenza n. 70/1997 di inammissibilità per carenza di interesse (il provvedimento di inquadramento “costituiva un momento intermedio del procedimento di inquadramento nell'A.S.I. del personale transitato dal C.N.R.”, e la stessa nota del Presidente dell'A.S.I. (di risposta alla diffida dell'interessato) ha un evidente contenuto interlocutorio (non generico, come sostiene l'Avvocatura dello Stato), giacché rinvia a futuri “atti necessari per addivenire all'inquadramento definitivo del personale avente titolo all'applicazione dell'art. 19, l. 186/88”. LaPrevidenza.it, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Decisione 7013/2006 |
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