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Data: 29/01/2007 - Autore: www.laprevidenza.it Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 284 del 19 dicembre 2006 è stata determinata, all'art. 1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 in misura pari al 1,7% dal 1° gennaio 2006. Con lo stesso decreto, all'art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l'anno 2006 in misura pari al 2% dal 1° gennaio 2007, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Si fa presente che nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia di importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, vale a dire comprensivo dell'indennità integrativa speciale. A tale proposito, si ricorda che l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ha introdotto un nuovo sistema di adeguamento globale dei trattamenti pensionistici, in base al quale le percentuali di variazione, fissate con apposito decreto interministeriale (attualmente con cadenza annuale ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), vengono attribuite sull'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, costituito cioè dalla pensione base e dalla indennità integrativa speciale, effettivamente corrisposta o teoricamente considerata, nelle misure spettanti secondo aliquote decrescenti per fasce d'importo, da applicarsi prima sull'indennità e successivamente sulla pensione. Sottolineato che, ai fini dell'applicazione delle aliquote del 100%, del 90% e del 75% di cui al terzo comma del citato art. 21, le pensioni debbono considerarsi comprensive dell'ammontare della intera indennità integrativa speciale in vigore alla fine dell'anno precedente, anche quando l'indennità medesima non venga corrisposta, la formulazione delle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 730/1983 e nel decreto interministeriale (con il quale vengono fissate le percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni) indica chiaramente che gli aumenti percentuali annuali vanno applicati separatamente sulla indennità integrativa speciale e sulla pensione, considerando, ai fini del trattamento complessivo da rapportare alle fasce di importo determinate dall'ammontare del doppio e del triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prima la indennità integrativa speciale e successivamente la pensione. LaPrevidenza.it, Inpdap, nota operativa 22.12.2006 n° 72 |
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