Data: 28/01/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in vigore dal 12 luglio 1997, ha esteso al �Fondo speciale dei dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A.� le norme di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate dal succitato decreto legislativo (v. articolo 5 e seguenti), che gi� disciplinavano la prosecuzione volontaria nell'Assicurazione generale obbligatoria. Il decreto in esame, con l'articolo 10, ha inoltre abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto o incompatibili con quelle emanate dal decreto stesso. Va peraltro tenuto presente che l'istituto della prosecuzione volontaria (all'epoca disciplinata dalla legge 25 febbraio 1983, n. 47) era gi� stato introdotto nella normativa del Fondo, come alternativa alla facolt� di riscatto, dal D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, con gli articoli 5, 7 e 8, anche se con la esclusiva finalit� di tutelare particolari casi di assenza o di riduzione dell'attivit� lavorativa e connessa contribuzione obbligatoria, temporalmente successivi al 31 dicembre 1996. Secondo il dettato dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 184/1997, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari presentate ai sensi del D.Lgs. n. 564/1996 in data anteriore al 12 luglio 1997 restano disciplinate dalla previgente normativa dell'AGO e devono essere pertanto definite sulla base dei requisiti previsti dalla legge n. 47/1983 sopra citata. LaPrevidenza.it, Inps, Circolare 22.12.2006 n� 149
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