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Data: 10/07/2020 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
L'espressione "ve la farò pagare" integra reato?[Torna su] Non sempre l'espressione "ve la farò pagare" è idonea a integrare il reato di minaccia, potendo la stessa anche fare semplicemente rimando a future azioni giudiziarie. Si ritiene che ogni minaccia vada adeguatamente valutata in base alle condizioni dell'agente e dell'effetto sulla vittima. Sul punto, tuttavia, la la giurisprudenza ha mostrato negli anni di avere un orientamento contrastante, con alcune pronunce che hanno confermato l'integrazione del reato, mentre altre sentenza hanno statuito in controtendenza. Per approfondimenti leggi Dire "Ti sistemo io, te la farò pagare" è reato Il Giudice di Pace di Ferentino, nella persona del dott. Antonio Velucci, nella sentenza del 1° luglio 2020 (sotto allegata) ha invece deciso di assolvere un lavoratore imputato per il reato di minaccia di cui all'art. 612 del codice penale proprio per aver pronunciato nei confronti del datore di lavoro parole come "ti faccio vedere cosa ti faccio, vedremo dove andremo a finire… vi faccio vedere io cosa vi combino … ve la faccio pagare …". Frasi scattate al momento in cui gli era stata consegnata una lettera di licenziamento dal suo lavoro di custode dello stabilimento di un'azienda. Al licenziamento erano effettivamente seguite diverse azioni giudiziarie portate avanti dall'imputato, ma le sue parole avevano condotto l'ormai ex datore di lavoro a sporgere querela contro di lui. Ogni minaccia va adeguatamente valutata[Torna su] Secondo il giudice onorario, le frasi riportate nella querela non assurgono a reato di minaccia ex art 612 c.p., reato che ha natura di pericolo in quanto può rappresentare l'antefatto di atti lesivi concreti. Tuttavia, si legge in sentenza, ogni minaccia deve essere adeguatamente valutata in funzione della circostanza delle condizioni dell'agente e dell'effetto sulla vittima. Il principale effetto costitutivo del reato, infatti, "è proprio la prospettazione di un ingiusto danno tale da limitare la libertà morale della vittima e il cui futuro verificarsi dipende, in maniera diretta o commissionata dall'agente", con la conseguenza che "non rientrano nella categoria le semplici imprecazioni o gli insulti". Il provvedimento richiama anche le pronunce con cui la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 25080/2016) ha chiarito che, al fine del delitto di minaccia, l'idoneità intimidatoria di una frase, pur in astratto in grado di integrare la condotta tipizzata dall'art. 612 c.p., dovrà essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento. "Ve la farò pagare" non integra sempre una minaccia[Torna su] Ancora, per la giurisprudenza di legittimità, non si possono punire parole che non raggiungono il limite del principio costituzionale di lesività. In altro importante precedente (cfr. sent. n. 44381/2017), la Suprema Corte, quanto all'espressione "ve la farò pagare", ha ritenuto che la stessa non configurasse il reato di minaccia in quanto, sussistendo da tempo un contrasto tra persona offesa e imputato, non poteva escludersi che il riferimento fosse all'esercizio di possibili azioni giudiziarie. Per gli Ermellini, la prospettazione dell'esercizio di azioni giudiziarie, attraverso la generica espressione in contestazione, in quanto esplicazione di un diritto, non implica un danno ingiusto e, quindi, il reato di minaccia. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ritiene che le frasi di cui in querela ben potessero essere riferite alla prospettazione dell'esercizio di azioni giudiziarie. Dalla documentazione in atti, tra l'altro, è emerso come l'imputato avesse messo in atto diverse vertenze con la parte civile, suo ex datore di lavoro, a seguito del licenziamento. Quindi, tale generica espressione, in quanto esplicazione di un diritto, non è ritenuta implicare un danno ingiusto, con la conseguenza che il reato di minaccia non sussiste.
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