Data: 16/03/2022 08:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Imprenditore agricolo art. 2135 c.c.

[Torna su]

La definizione di imprenditore agricolo � fornita dall'art. 2135 del codice civile, il cui testo � stato modificato da un decreto (d. lgs. 228/01) per ampliarne il contenuto e restringere, di conseguenza, il campo di applicabilit� della pi� complessa disciplina relativa all'impresa commerciale.

Le funzioni dell'imprenditore agricolo

In base alla nuova definizione l'imprenditore agricolo � colui che esercita un'attivit� fra le seguenti:

  • coltivazione del fondo;
  • selvicoltura;
  • allevamento di animali.

Parimenti, tra le attivit� esercitate dall'imprenditore agricolo rientrano anche le attivit� connesse, compiutamente disciplinate dal terzo comma della stessa norma, come vedremo tra breve.

Che differenza c'� tra l'imprenditore agricolo e il coltivatore diretto?

Prima per� occorre evidenziare che la figura dell'imprenditore agricolo viene spesso confusa, erroneamente, con quella del coltivatore diretto. Si tratta per� di figure assai diverse.
L'imprenditore agricolo infatti esercita le attivit� indicate dall'art. 2135 c.c, si avvale della manodopera altrui e in presenza di determinati requisiti, che vedremo pi� avanti, pu� acquisire la qualifica d'imprenditore professionale o IAP.
Il coltivatore diretto invece � colui che, come dice la parola stessa, coltiva direttamente il fondo per un determinato numero di giornate lavorative all'anno in modo prevalente e continuativo e trae da tale attivit� il sostentamento per se stesso e per la propria famiglia.

Chi � il piccolo imprenditore agricolo?

La figura appena analizzata del coltivatore diretto, in base a quanto dispone l'art. 2083 c.c. � "piccolo imprenditore" a condizione che eserciti "un'attivit� professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia." Questa naturalmente non � l'unica caratteristica che qualifica il piccolo imprenditore agricolo, ma � senza dubbio la pi� rilevante.

Come diventare imprenditore agricolo

[Torna su]
Per diventare imprenditore agricolo partendo da zero, occorre prima di tutto avere la disponibilit� di un terreno e dell'attrezzatura minima.

Occorre poi rivolgersi a un commercialista per eseguire l'iscrizione dell'impresa e quindi la richiesta della partita Iva. Prima per� � opportuno chiedere aiuto ad un agronomo/consulente agricolo che sappia indicare le colture pi� redditizie e adatte al tipo di clima e di terreno a disposizione.

Effettuate queste prime operazioni � necessario, come per qualsiasi attivit� imprenditoriale, pianificare il lavoro da fare e curare il marketing per una vendita di successo dei prodotti.

Quali attivit� pu� svolgere l'imprenditore agricolo

[Torna su]
� lo stesso art. 2135, al secondo comma, a spiegare, come abbiamo visto, in cosa consistano le attivit� sopraelencate.

La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali sono quale attivit� intese alla cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria, di carattere vegetale o animale.

In particolare, la coltivazione del fondo � definibile come l'attivit� di lavorazione del terreno, semina e raccolta dei frutti, mentre la selvicoltura � tesa alla massima valorizzazione della produttivit� di un terreno boschivo, per ricavarne legna dagli alberi, frutti, etc.

Quanto all'allevamento di animali, l'uso di tale termine in luogo di quello utilizzato nel precedente testo della norma ("bestiame"), consente di far considerare allo stesso modo imprenditore agricolo (e quindi assoggettare alla relativa disciplina) chi alleva ovini, bovini, pollame, equini, etc.

Va notato che anche l'imprenditore agricolo, al pari dell'imprenditore commerciale, rientra nella pi� ampia definizione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c., in base al quale � tale chi esercita professionalmente un'attivit� economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L'imprenditore ittico

Il riferimento alle acque dolci, salmastre o marine consente di far rientrare nella relativa disciplina anche chi esercita un'impresa ittica, l'acquacoltura o la pesca professionale.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, poich� anche l'imprenditore ittico � soggetto ai rischi del ciclo biologico della natura, anch'egli pu� essere assoggettato alla disciplina relativa all'imprenditore agricolo (v. Cons. St. sent. n. 5612/18).

Di conseguenza, anche all'imprenditore ittico sono applicabili i favorevoli regimi previdenziali e contabili previsti per l'impresa agricola.

Le attivit� connesse dell'imprenditore agricolo

[Torna su]

Quanto alle attivit� connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135, esse sono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, cio� dalle attivit� contemplate dal primo comma della stessa norma.

Parimenti, sono attivit� connesse quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivit� agricola esercitata.

Come si vede, decisivo in tal senso � il criterio della prevalenza delle attivit� di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.

Tra le attivit� connesse rientrano anche quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalit�: l'esempio pi� frequente, in proposito, � rappresentato dall'attivit� di agriturismo.

Come � stato sottolineato in giurisprudenza, "per essere riconducibili all'ambito agricolo, le attivit� connesse devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo, cos� come definito dall'art. 2135 c.c., e devono riguardare prevalentemente prodotti propri" (v. Cons. St. sent. n. 6093/19).

Normativa di riferimento

[Torna su]

La normativa analizzata fino a questo momento � solo quella contenuta nel codice civile.

All'imprenditore agricolo per� sono dedicate numerose altre fonti, normative e amministrative, di vario grado e natura.

Elenchiamo le pi� importanti:

  • Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 dedicato al sostegno comunitario per lo sviluppo rurale;
  • Legge n. 57/2001: disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
  • Dlgs n. 226/2001: disposizioni di dettaglio dell�imprenditore ittico e relative attivit� connesse;
  • Dlgs n. 227/2001: modernizzazione del settore forestale;
  • Dlgs. n. 228/2001: orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
  • INPS � Circolare n. 34/2002: linee guida legge n. 57/2001 per l'apertura e la regolazione dei mercati e la modernizzazione dell�agricoltura, delle foreste, della pesca e dell�acquacoltura;
  • INPS � Circolare n. 186/2003: individua le imprese esercenti le attivit� ricomprese nei decreti legislativi n. 226-227-228/2001 e classifica i datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;
  • Legge n. 38/2003: disposizioni in materia di agricoltura;
  • INPS - Circolare n. 85/2004: specifica le caratteristiche dell�imprenditore agricolo professionale IAP;
  • INPS - Circolare n. 100/2004: precisazioni alla Circolare n. 85/2004;
  • Dlgs. n. 99/2004: disposizioni in materia di soggetti e attivit�, integrit� aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;
  • D. Lgs. n. 101/2005: disposizioni ulteriori per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste.

Imprenditore agricolo professionale (IAP)

[Torna su]
All'imprenditore agricolo professionale (IAP) � dedicato l'art. 1 del dlgs n. 99/2004, che cos� lo definisce: "Ai fini dell'applicazione della normativa statale, � l'imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attivit� agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualit� di socio di societ�, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi dalle attivit� medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. "

Possono essere imprenditori agricoli professionali anche le societ�, a condizioni che rispettino determinate condizioni:
  • le societ� di persone devono avere al loro interno almeno un socio in possesso della qualifica di IAP;
  • le societ� in accomandita devono avere al loro interno almeno un socio accomandatario con la qualifica di IAP;
  • le societ� cooperative necessitano della presenza di almeno 1/5 dei soci con la qualifica di IAP;
  • le societ� di capitali devono avere almeno un socio amministratore con la qualifica di IAP.
Le societ�, per essere considerate IAP, devono anche indicare nella ragione sociale o nella denominazione l'indicazione di "societ� agricola" e devono avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivit� indicate nell'art. 2135 c.c.

Agevolazioni fiscali, contributive e aiuti

All'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale conseguono tutta una serie di agevolazioni.
  • Prima di tutto se un IAP procede all'acquisito di terreni agricoli, � assoggettato a un'imposta di registro, catastale e ipotecaria in misura ridotta.
  • Fino al 31 dicembre 2022 � previsto l�esonero contributivo di due anni per i nuovi imprenditori agricoli professionali di et� inferiore a 40 anni.
  • Per l�anno 2022 non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef il reddito dominicale e agrario dei terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali.
  • Previsto un fondo presso il MIPAAF per coprire i danni climatici alle produzioni agricole (alluvioni, gelo, brina o siccit�).

Imprenditore agricolo non professionale

[Torna su]
L'imprenditore agricolo non professionale non viene definito nello specifico. Si pu� quindi affermare che, per esclusione, � quello che non possiede tutti i requisiti che la legge richiedere all'imprenditore agricolo per essere definito "professionale". Una differenza che non si limita alle pure definizioni, bens� alla normativa applicabile. L'imprenditore non professionale infatti non pu� accedere a tutte le forme di aiuto e di agevolazioni anche fiscali, riservate a chi esercita l'impresa agricola in modo professionale.

Imprenditore agricolo e commerciale: differenze

[Torna su]
A distinguere l'imprenditore agricolo da quello commerciale � il tipo di attivit� svolta. L'imprenditore commerciale infatti, ai sensi dell'art. 2195 c.c. � colui che svolge una delle seguenti attivit�:
  • industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • di intermediazione nella circolazione dei beni;
  • di trasporto per terra, acqua o per aria;
  • bancaria o assicurativa;
  • ausiliarie delle precedenti.


Tutte le notizie