Data: 09/07/2020 12:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Cosa sono le professioni intellettuali

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Il codice civile riconosce la rilevanza e la particolarit� delle professioni intellettuali, dedicando ad esse uno specifico capo, nell'ambito delle norme che disciplinano il lavoro autonomo.

Pur non definendo espressamente i caratteri della prestazione d'opera intellettuale, l'art. 2229 c.c. sottolinea indirettamente l'importanza di tali professioni, riservandone la titolarit� dell'esercizio a quanti abbiano ottenuto l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Tale norma risponde all'interesse sociale di veder riservate a chi abbia un'adeguata preparazione delle attivit� particolarmente delicate: si pensi al medico, all'ingegnere, all'avvocato e a tutti quanti siano tenuti superare un esame di abilitazione professionale.

Come vedremo, le conseguenze della prestazione d'opera intellettuale da parte di un soggetto non abilitato arrivano al punto di non riconoscere a quest'ultimo alcun diritto al compenso per l'opera svolta.

Gli albi e gli elenchi professionali

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L'esame di abilitazione professionale, l'accertamento dei requisiti e il potere disciplinare sui professionisti iscritti all'albo, nonch� la tenuta dei relativi registri, fanno capo agli Ordini Professionali, che agiscono sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

L'ultimo coma dell'art. 2229, peraltro, riconosce al professionista la facolt� di agire in giudizio avverso i provvedimenti negativi adottati dall'Ordine di riferimento.

Caratteri della prestazione d'opera intellettuale

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Fondamentalmente, la prestazione intellettuale si esprime in un'attivit� di concetto, piuttosto che manuale. In generale, pu� dirsi che lo svolgimento della professione intellettuale � caratterizzato da:

  • personalit� della prestazione
  • effettuazione della prestazione nell'ambito di un'attivit� professionale
  • discrezionalit� del professionista
  • configurabilit� della prestazione in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato

Quanto alla personalit� della prestazione, pur nel rispetto dell'intuitus personae, fondamentale nella scelta del professionista da parte del cliente, l'art. 2232 c.c. riconosce al professionista la possibilit� di farsi aiutare, sotto la sua direzione, da suoi collaboratori nell'esecuzione della prestazione.

Egli, in ogni caso, rimane responsabile a tutti gli effetti nei confronti del cliente.

Come detto, inoltre, l'obbligazione del professionista � un obbligazione di mezzi, poich� egli � tenuto a garantire professionalit� e diligenza, ma non il conseguimento di un determinato risultato (ad es. il medico non pu� assicurare il buon esito di un intervento, l'avvocato non pu� garantire la vittoria in una causa giudiziale).

Prestazione da parte di soggetto non abilitato

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Va evidenziato che l'esistenza di determinate professioni intellettuali non esclude che una prestazione intellettuale possa sussistere anche al di fuori di queste, purch� l'oggetto della prestazione non sia riconducibile a una di esse (ad esempio, solo un avvocato pu� prestare assistenza in una causa giudiziaria, ma chiunque potrebbe prestare un servizio di redazione di documenti fiscali, cfr. Cass n. 26264/18).

Invece, come anticipato, non � in alcun modo tutelato chi presti, senza averne titolo, la sua attivit� intellettuale in un ambito riservato ai professionisti iscritti.

In tal caso, l'art. 2231 c.c. prevede che tale prestazione non dia diritto al compenso e non valga neppure per esperire l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 14085/10).

Il recesso nella prestazione d'opera intellettuale

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Nell'ambito delle professioni intellettuali, � riconosciuto al cliente il diritto a recedere dal contratto, a fronte del pagamento del compenso per l'attivit� gi� svolta dal professionista e del rimborso delle spese da questi sostenute.

Parimenti, il prestatore d'opera intellettuale pu� recedere per giusta causa, avendo cura di non arrecare con ci� pregiudizio al cliente.


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