Data: 27/01/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
In particolare l'art.70 della L.469/61 recita testualmente:" In occasione di pubbliche calamit�, di emergenze o di altre particolari necessit�, il personale volontario pu� essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi localit�. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, gli istituti ed Enti indicati nell'articolo 2 del Regio Decreto Legge 1 giugno 1933, n.641, convertito nella Legge 21 dicembre 1933, n.1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato." Il successivo art.71 dispone che "Il personale volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi del precedente articolo 70 e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente, ha diritto altres�, al trattamento di missione, nonch� ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n.2 della Legge 24 ottobre 1955, n.1077". LaPrevidenza.it, Inpdap, Nota operativa 20.12.2006 n� 16
Tutte le notizie