Data: 12/07/2020 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Infedelt� e addebito della separazione

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Negli anni la giurisprudenza si � soffermata in diverse occasioni sulle conseguenze dell'infedelt� nei rapporti tra i coniugi. L'art. 143 c.c. precisa come dal matrimonio derivi l'obbligo reciproco alla fedelt�, oltre che all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

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Il tradimento pu� anche essere motivo di addebito della separazione qualora la relazione sia naufragata per colpa del coniuge fedifrago, in pratica qualora il giudice accerti che il suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (cfr. art. 151 c.c.) abbia assunto specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale.

Quando l'infedelt� fa scattare il risarcimento del danno

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La giurisprudenza di legittimit� si � spinta al punto da riconoscere al coniuge tradito un vero e proprio risarcimento del danno. In particolare, � stato spiegato come i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, quali quelli previsti dall'articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedelt� (i primi tre estesi alle unioni civili dall'art. 1, comma 11, L. n. 76/2016), abbiano natura giuridica vera e propria.

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Pertanto, ove la relativa violazione cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, vi saranno gli estremi dell'illecito civile e ci� potr� determinare il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., ma a tal fine non sar� necessario l'addebito della separazione.
Infatti, la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per s� e automaticamente integrare una responsabilit� risarcitoria (cfr. ex pluribus Cass. n. 4470/2018, Cass. n. 8862/2012, Cass. n. 610/2012, Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011, Cass. n. 15557/2008, Cass. n. 13431/2008, Cass. n. 9801/2005).

Lesione di un diritto fondamentale della persona

La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che il risarcimento di tale danno pu� essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignit� della persona, e la violazione sia di particolare gravit�, essendo posta in essere con modalit� insultante, ingiuriosa ed offensiva.
Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilit�, a condizione che sia avvenuta una lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purch� la lesione superi la soglia della tollerabilit� (Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass. n. 8862/2012).

Quando si ha un danno non patrimoniale da adulterio

Trattasi di conclusione recentemente ribadita dal Tribunale di Reggio Emilia che, nella sentenza n. 558 del 24 giugno 2020 (qui sotto allegata), ha rammentato che si ha illecito endofamiliare in caso di comportamenti illeciti commessi da persone legate da vincoli famigliari.
Nel caso di specie, il marito evidenziava come la ex moglie gli aveva nascosto di essere rimasta incinta di un altro. In tal caso, il comportamento lesivo di un diritto fondamentale della persona e la sua particolare gravit�, non vengono ricondotti alla mera e semplice violazione del dovere di fedelt�, ovvero all'esistenza di una relazione extraconiugale. Questa sarebbe rilevante ex art. 143 c.c. nell'ambito del diritto di famiglia, ma non potrebbe di per s� fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in assenza di modalit� insultante e ingiuriosa.
Invece, spiega il Tribunale, elemento costitutivo della domanda risarcitoria diventa la consapevolezza della ex di essere rimasta incinta a causa della relazione extraconiugale, poich� la mera infedelt� non � di per s� idonea a fondare la domanda risarcitoria. Il marito avrebbe dunque dovuto dimostrare, anche in via presuntiva, che la donna fosse consapevole di essere rimasta incinta di un altro, ma non avendo fornito alcuna prova in tal senso, la sua domanda viene rigettata.

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