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Data: 10/07/2020 12:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Cos'è il bilancio[Torna su]
Il bilancio è il documento contabile con cui la società rende nota la propria situazione finanziaria e patrimoniale. La conoscenza del bilancio d'esercizio è particolarmente utile per i soci e per i terzi creditori della società. Proprio in considerazione della sua funzione informativa, la redazione del bilancio delle società per azioni deve seguire regole particolarmente rigide. Del resto, è sufficiente considerare che il patrimonio della società, riguardo al quale il bilancio deve fornire informazioni, svolge una fondamentale funzione di garanzia per i creditori, sancita dall'art. 2325 c.c., secondo cui, nelle s.p.a., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Approvazione del bilancio[Torna su]
Il bilancio viene redatto dagli amministratori della società ed è approvato, almeno nel modello tradizionale di s.p.a., dall'assemblea (diversamente, nel modello dualistico, il bilancio viene approvato dal consiglio di sorveglianza, vedi il nostro approfondimento in proposito). In tale occasione, l'assemblea riceve la relazione del collegio sindacale, che rappresenta un parere non vincolante. Composizione del bilancio[Torna su]
Il bilancio ordinario di esercizio si compone di quattro parti:
Principi di redazione del bilancio[Torna su]
La disciplina del codice in tema di bilancio di s.p.a. comprende alcune importanti norme di principio, tra le quali appare di fondamentale importanza l'art. 2423 c.c. In base a tale norma, il bilancio deve essere compilato rispettando i seguenti canoni:
La redazione del bilancio, pertanto, non deve limitarsi a una sterile attività di inserimento di dati, ma deve essere svolta in modo da rendere i risultati esposti quanto più vicini possibile alla reale situazione dei fatti. Il bilancio nel suo complesso, pertanto, deve consentire di avere una visione quanto più rispondente al vero riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al suo andamento economico. Ciò è tanto vero, che lo stesso art. 2423 c.c. richiede che siano fornite informazioni complementari ogni qual volta dalla rappresentazione dei dati iscritti in bilancio non risulti sufficientemente dimostrata la reale situazione della società. È lo stesso comma quinto dell'articolo, del resto, ad autorizzare in via eccezionale una deroga all'osservanza dei suddetti principi, ogni qual volta ciò risulti necessario per osservare altre norme di legge; allo stesso tempo, però, è richiesto che di tale deroga venga dato conto nella nota integrativa. Il criterio di competenza nel bilancio delle s.p.a.[Torna su]
Il successivo art. 2423-bis c.c. individua ulteriori principi che la società è tenuta ad osservare nell'attività di redazione del bilancio, principi che è possibile sintetizzare nei criteri di prudenza e della prospettiva di continuazione dell'attività. Tale norma stabilisce, poi, che il bilancio delle società per azioni deve essere redatto secondo il criterio di competenza e non di cassa: in altri termini, si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. |
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