Data: 08/07/2020 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Processi da remoto fino al 31 ottobre

Il disegno di legge di conversione del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) � attualmente all'esame dell'Aula di Montecitorio, chiamata ad approvare in prima lettura un testo "omnibus", una sorta di seconda manovra di bilancio, che ha recato importanti misure materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch� di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nella seduta di marted� 7 luglio � stata posta la questione di fiducia sul provvedimento (il voto finale dopo la dichiarazione di fiducia avr� luogo gioved� 9 con inizio alle ore 12) per consentire che lo stesso sia licenziato in fretta e poi inoltrato al Senato per l'approvazione definitiva.
Il testo, come licenziato dalla commissione, conferma le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi che volevano una proroga delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei processi durante questo periodo emergenziale (per approfondimenti: Processi da remoto fino al 2021?).
Lo stesso ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede aveva addirittura paventato l'ipotesi di una stabilizzazione, per scongiurare una dispersione del patrimonio applicativo di cui all'art. 83 del D.L. Cura Italia che ha richiesto al ministero un "rilevante impegno organizzativo e di elaborazione tecnologica". Un pacchetto di novit� che ha provocato un braccio di ferro con l'avvocatura, ma che si ritiene abbia avuto riscontri positivi.

Giustizia: prosegue la sperimentazione

L'emendamento approvato alla Camera, riscrivendo l'art. 221 del D.L. Rilancio, stabilisce tra l'altro, che, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, alcune disposizioni del Cura Italia continueranno ad applicarsi.
In un primo momento si pensava addirittura che l'estensione durasse fino alla fine del prossimo anno, ma in molti hanno chiesto un dietrofront, in primis il Consiglio Nazionale Forense. Il termine concordato per la proroga di alcune modalit� di svolgimento dell'attivit� giudiziaria sperimentate in questa fase di emergenza sanitaria � stato dunque fissato al 31 ottobre 2020.

Procedimenti civili

In pratica, fino a tale data, nelle controversie civili sar� ancora possibile effettuare il deposito telematico anche degli atti introduttivi nel processo civile, nonch� degli atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi la Corte di Cassazione con conseguente assolvimento digitale, in entrambi i casi, dell'obbligo di pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie.
Ancora, la proroga dovrebbe investire le modalit� di svolgimento dell'udienza civile consentendo, non solo, il deposito telematico di note scritte qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, ma anche la trattazione, con il consenso delle parti, mediante collegamenti da remoto se non � richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.
In particolare, il giudice potr� disporre che le udienze civili siano sostituite dal deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni comunicandolo alle parti almeno 30 giorni prima dell'udienza e assegnando loro un termine fino a cinque giorni prima per il deposito delle note. Entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ciascuna delle parti potr� presentare istanza di trattazione orale.

Processi penali

Sul fronte penale, invece, l'emendamento prevede di assicurare la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti, con il consenso delle parti, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Ancora, su richiesta dell'interessato o qualora la misura sia indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, si potranno svolgere a distanza i colloqui con i congiunti o con le altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, anche oltre i limiti stabiliti dal d.P.R. numero 230 del 2000.
In lista, inoltre, anche la possibilit� di depositare a mezzo PEC istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero da parte degli avvocati, in relazione alla fase di deposito di cui all'art. 415-bis, e della polizia giudiziaria.

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