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Data: 11/07/2020 18:00:00 - Autore: Alessandro PagliucaRichiesta ex art. 119 TUB[Torna su]
Il cliente può formulare istanza per ottenere documentazione dalla banca anche in sede processuale. Lo ha affermato la Cassazione (con l'ordinanza n. 14321/2019) tornando ad esprimersi sul connesso rapporto "di forza" tra art. 119, comma 4, Testo Unico Bancario e art. 210 c.p.c. La presa di posizione, già anticipata da precedente pronuncia (Cass. Civ., sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554), supera, a beneficio del cliente, l'interpretazione tradizionale sul tema. La richiesta documentale, infatti, viene formulata – per prassi – già in sede stragiudiziale, al fine di poter procedere alla compiuta analisi, contrattuale e tecnico-contabile, del rapporto: l'aver correttamente proposto tale istanza consente – in caso di mancato adempimento da parte della Banca – di chiedere e ottenere, in giudizio, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i documenti non consegnati. La giurisprudenza[Torna su]
Su tale aspetto non sono mai stati sollevati particolari dubbi interpretativi: la soluzione, ricorrente e pacifica, ha sempre individuato un onere di richiesta preventiva a carico del correntista e la conseguente inammissibilità della successiva istanza di esibizione giudiziale, qualora detto onere non sia stato debitamente assolto.In altri termini, l'attore che – pur essendo consapevole della carenza della documentazione in suo possesso – non si fosse attivato ex art. 119, comma 4, c.p.c., non avrebbe poi potuto utilizzare la "scorciatoia" giudiziale per imporre alla controparte la produzione (tardiva). In tal senso, si era espressa la costante giurisprudenza: "L'attore non può fondare la propria pretesa, che trovi magari fondamento in un'allegazione generica, su un mero orientamento giurisprudenziale e senza la produzione di tutta la documentazione a sostegno della pretesa fatta valere […]. Tale carenza è proprio quella riscontrabile nell'azione che ci occupa e ad essa non può sopperire […] l'ordine di esibizione del giudice ex art. 210 riferito, nell'istanza di parte, al "…deposito di copia di tutti i contratti, estratti conto, modifiche unilaterali delle condizioni di conto corrente ed ogni altro documento in possesso della Banca" (tra le tante, Trib. Firenze, sez. III civ., 14 ottobre 2014). L'interpretazione recente della Suprema Corte[Torna su] A dire della Cassazione, il diritto del correntista di chiedere alla Banca la documentazione mancante (e, comunque, qualsiasi tipo di documento, nei limiti di legge) potrebbe essere esercitato anche – per la prima volta – in sede di processo, con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo.Il cuore del ragionamento (già presente, per la verità, in alcune precedenti pronunce minoritarie, cfr.Trib. Palermo, sez. V civ., 31 gennaio 2017) è fondato su una forte attenzione alla concreta effettività del principio di trasparenza nell'informazione bancaria: "nell'assegnare al «cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni» la facoltà di ottenere opportuna documentazione dei propri rapporti bancari, la norma del comma 4 dell'art. 119 TUB non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito". Il filo logico-giuridico si appunta sulla considerazione che la norma in questione attribuisca al correntista una libera facoltà di richiesta documentale, non imponendo alcun onere preventivo, che ne possa limitare, successivamente, l'azione giudiziale. Dott. Alessandro Pagliuca Privacy Specialist ed esperto in Diritto Bancario |
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