Data: 08/01/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 25703/2006) ha stabilito che il promissorio acquirente può chiedere la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento da parte del promittente venditore nel caso in cui questi non adempia all'obbligo di consegnare, alla data del rogito, i documenti relativi all'immobile promesso in vendita. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti osservato che la mancata produzione di documentazione relativa al accatastamento dell'immobile, all'assenza di concessione edilizia e soprattutto alla mancanza della abitabilità costituiscono “fatti impeditivi del trasferimento della proprietà dell'immobile”. Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso del promissorio venditore che si era presentato alla data stabilita per il rogito senza la documentazione relativa al certificato di abitabilità e alla concessione in sanatoria.
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