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Data: 14/07/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Obbligo di apertura di c/c e divieto di recesso se il saldo è attivo[Torna su]
Il ddl n. 1712 contiene una sola disposizione, ma di rilevante interesse. Con questo articolo del ddl 1712, ora all'esame del Senato, si vuole introdurre nel codice civile, dopo l'art. 1857 il nuovo art. 1857-bis dedicato all'apertura e chiusura del rapporto di conto corrente, del seguente tenore: "La banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo." Non si può negare l'apertura di un conto corrente[Torna su]
Come spigato chiaramente nella relazione illustrativa del ddl, si vuole introdurre questa norma perché numerosi cittadini hanno lamentato la chiusura unilaterale e senza ragioni valide dei propri conti correnti anche in presenza di saldi bancari attivi. Situazione che li ha costretti a non poter più disporre dei propri fondi e a non poter aprire un conto nuovo a causa delle segnalazioni interbancarie e della normativa che limita l'utilizzo del contante. Il conto corrente, come ribadito nella relazione "deve essere considerato uno strumento da garantire a chiunque e indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del Paese e non può mai e in nessun caso essere negato, né prima della sua apertura né tantomeno successivamente." Le proteste del Presidente ABI[Torna su]
Il ddl ha subito attirato critiche piuttosto accese da parte del Presidente ABI, che qualifica l'obbligo di aprire in favore di chiunque un conto corrente e il divieto di recesso della banca se il saldo è attivo, palesi violazioni delle norme interne e comunitarie. Secondo Sabatini: "La banca ha il diritto di valutare sempre le singole richieste di apertura di conti correnti, applicando i criteri di diligenza professionale, buona fede e correttezza e in assoluta aderenza al dettato della disciplina antiriciclaggio europea e nazionale, ciò in quanto le banche debbono essere un avamposto della legalità sempre." Per quanto riguarda poi il secondo aspetto trattato della norma, Sabatini osserva che: "Il diritto di recesso nel nostro ordinamento giuridico si configura come una tutela riconosciuta ad entrambi i contraenti, espressione della libertà contrattuale costituzionalmente garantita e oggetto di specifiche disposizioni che ne fissano termini e modalità in relazione ai singoli contratti e alla circostanza che il rapporto sia a tempo determinato (richiedendosi una giusta causa) o indeterminato (richiedendosi un preavviso)." Imporre alle banche, che hanno natura privatistica, l'obbligo di contrarre attraverso l'apertura di un conto corrente risulta inoltre contrario all'art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà dell'iniziativa economica privata. La controproposta: conto base ampliato[Torna su]
Il Capo del Dipartimento della "Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia" Magda Bianco, che è stata ascoltata dalla VI Commissione del Senato in sede d'esame del disegno di legge n. 1712, propone piuttosto una forma di conto in grado consentire a tutti l'accesso ai servizi di pagamento, ampliando il conto base o creandone uno nuovo, al fine di tutelare i principi contrattuali vigenti nel nostro ordinamento. Leggi anche: - Conto corrente: la banca può chiuderlo senza preavviso? |
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