Data: 11/07/2020 14:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 337-bis c.p.

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L'art. 337-bis c.p. cos� dispone: "Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumit� fisica degli operatori di polizia, � punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumit� fisica degli operatori di polizia.

Se il colpevole � titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attivit�, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attivit�".

La ratio dell'art. 337-bis c.p. e il bene giuridico tutelato

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La fattispecie di cui all'art. 337-bis c.p. � un reato comune, quindi non qualificato (o proprio) dacch� pu� essere commesso da chiunque.

Bene giuridico meritevole di tutela � non soltanto il buon andamento della pubblica amministrazione (tutelato attraverso l'obbligo di corrispondenza tra quanto risultante dall'omologa di un mezzo e la sua condizione reale), ma anche l'incolumit� degli operatori di polizia, che potrebbe risultare compromessa dalla circolazione (anche solo potenziale) di veicoli la cui alterazione determini l'insorgere di caratteristiche del tutto differenti rispetto a quelle omologate.

Si tratta di un reato di pericolo, donde pu� implicitamente non ritenersi configurabile il tentativo ex art. 56 c.p.

La procedibilit� del delitto di cui all'art. 337-bis c.p. � d'ufficio.

La condotta sanzionata dall'art. 337-bis c.p.

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L'art. 337 bis c.p. individua due distinte condotte alle quali per� corrisponde la medesima pena.

Al comma 1 � sanzionata la condotta di coloro i quali custodiscano oppure occultino mezzi di trasporto � di qualunque tipo � che presentino delle caratteristiche diverse rispetto a quelle omologate e comunque tali da determinare un pericolo concreto all'incolumit� degli operatori di polizia.

Non � necessario che l'eventus damni si verifichi perch� la fattispecie possa ritenersi configurabile, � sufficiente (almeno per il primo comma) la semplice custodia o occultamento di mezzi di trasporto alterati.

Al comma 2 � invece sanzionata la condotta di colui il quale opera alterazioni a mezzi di trasporto, applicando ai medesimi delle modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumit� fisica degli operatori di polizia.

La pena

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La pena prevista per il delitto di cui all'art. 337-bis c.p., sia per le condotte di cui al comma 1 che al comma 2, � della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 2.582 a euro 10.329.

E' prevista inoltre una sanzione accessoria per coloro i quali siano titolari di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attivit�. In tal caso alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attivit�.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilit� del delitto in esame � il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.


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