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Data: 13/07/2020 10:18:00 - Autore: Lucia Izzo
Processo civile da remoto fino a ottobre 2020[Torna su] Processo civile da remoto fino a ottobre. Via libera a deposito telematico degli atti, svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte, al processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e alla la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta. Sono queste alcune misure confermate dall'art. 221 del D.L. Rilancio, nella sua versione "riveduta" a seguito dell'approvazione della Camera dei Deputati, in prima lettura, del d.d.l. di conversione del D.L. 34/2020. In particolare, è stato modificato l'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale. Nel corso dell'esame a Montecitorio sono state introdotte disposizioni che in buona parte riproducono il contenuto di alcune norme contenute nell'articolo 83, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, concernenti in particolare il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. L'intenzione è stata quella di estendere la sperimentazione del sistema messo a punto dal Ministero in questi mesi di emergenza sanitaria. Non durerà, però, come inizialmente paventato, per oltre un anno. Le novità di cui al D.L. Rilancio, infatti, avranno durata provvisoria con efficacia limitata al 31 ottobre 2020. Partecipazione alle udienze da remoto[Torna su] Il comma 6 dell'art. 221 del D.L. Rilancio conferma la possibilità, per le parti e i difensori, di avanzare richiesta per partecipare alle udienze da remoto. La partecipazione avverrà mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte potrà partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore e lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza andrà depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Sarà poi il giudice a comunicare alle parti dell'istanza, almeno cinque giorni prima dell'udienza, l'ora e le modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza, il giudice dovrà dare atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. Trattazione udienze con collegamenti a distanza[Torna su] Anche il giudice, previo consenso delle parti, potrà disporre che si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza (individuati e regolati da un provvedimento del DGSIA) l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione. L'udienza dovrà tenersi con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice comunicherà ai procuratori delle parti e al P.M., qualora sia prevista la sua partecipazione, il giorno, l'ora e le modalità del collegamento. Deposito atti e contributo unificato telematico[Torna su] Confermata l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti del processo civile e il pagamento del contributo unificato con le medesime modalità. Il difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) dovranno depositare telematicamente ogni atto e i documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò avverrà, evidentemente, nei soli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (PagoPa). Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica. Deposito telematico note scritte[Torna su] Per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (e dunque quando non siano essenziali le parti), sarà possibile procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Il giudice comunica alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a 5 giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti potrà presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e il giudice provvederà entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile. |
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