Data: 10/08/2020 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Non basta un un WhatsApp all'amante per l'addebito se la coppia è già in crisi

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La recentissima sentenza di merito n. 260/2020 del Tribunale di Pistoia si allinea con quello che è l'orientamento della Cassazione sull'addebito della separazione per tradimento.

Il giudice toscano infatti ha negato l'addebito della separazione alla moglie, la cui relazione extraconiugale è stata provata da un WhatsApp con cui dichiara il suo amore all'amante, perché il rapporto con il marito era in crisi ormai da tempo. L'uomo infatti si era creato una sorta di mini appartamento nel garage con tanto di letto, computer e stufa. Una vita da separati in casa insomma, che ha portato il giudice a negare però anche la richiesta di addebito della moglie nei confronti del marito. La donna infatti non è riuscita a provare le condotte aggressive e violente del marito e il disinteresse di costui nei confronti dei figli.

Un legame in crisi ormai da tempo, come confermato dai testimoni, che hanno mostrato qualche dubbio anche sulla fedeltà del marito, visto che il garage non è stato allestito in modo da farne un rifugio per lupi solitari, ma un locale con tutti i comfort e adatto ad ospitarvi una persona. Per il giudice pistoiese quindi pari e patta, separazione senza addebito e spese compensate.

Addebito separazione e crisi: il punto della Cassazione

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Con l'ordinanza n. 11162/2019 la Cassazione ha negato l'addebito della separazione chiesta dalla moglie nei confronti dell'ex marito, fuggito di casa con l'amante, perché la relazione extraconiugale non è stata la causa della rottura del rapporto.
Solo se la donna avesse dimostrato il nesso di causa tra relazione extraconiugale del marito e crisi del matrimonio avrebbe avuto qualche chances in più per quanto riguarda l'accoglimento della domanda di addebito, siccome però la coppia era già in crisi da tempo, nessun rilievo assumo il fatto che l'uomo abbia trovato compagnia altrove.

Spetta a chi chiede l'addebito dimostrare che il tradimento ha causato la crisi

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In altra pronuncia (l'ordinanza n. 14591/2019) la Cassazione ha respinto il ricorso di un marito tradito e abbandonato dalla moglie fuggita di casa per andare a vivere con l'amante. Questo perché in corso di causa è emerso che la crisi del matrimonio era in realtà precedente al tradimento della donna e che il conflitto coniugale aveva già raggiunto toni accesi.
Non è quindi sufficiente la violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi per ottenere l'addebito della separazione. Essa deve essere stata la causa che a un certo punto ha reso intollerabile la convivenza tra i coniugi e spetta a chi vuole far passare il tradimento come il motivo principale della fine del matrimonio dimostrarne il nesso. Occorre inoltre tenere presente che per la Cassazione, anche l'abbandono del tetto coniugale non giustifica l'addebito se la "fuga" da casa è motivata da una convivenza divenuta ormai intollerabile.
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