Data: 13/07/2020 15:30:00 - Autore: Gabriella Lax

Fatturazione elettronica e privacy

[Torna su]

Con la fattura elettronica viene violata la privacy. Cos� il parere del Garante alla privacy, rilasciato lo scorso 9 luglio. Il parere dell'autorit� verteva sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate riguardo le "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonch� per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere". Secondo il Garante sono proprio i previsti controlli incrociati dei dati a violare la privacy.

Garante Privacy, schema non proporzionato all'obiettivo di interesse pubblico

[Torna su]

Lo schema illustrato riguarda le modifiche al provvedimento vigente del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 per definire le nuove modalit� con cui l'Agenzia memorizzer� e render� disponibili, al proprio personale e alla Guardia di finanza, i file xml delle fatture elettroniche.

Nello specifico, il Garante a proposito dello schema di provvedimento in esame chiarisce che esso disciplina un trattamento di dati in violazione degli artt. 5, par. 1., lett. a), 6, par. 3, 9, 10, 24 e 25 del regolamento:

- senza distinzione alcuna tra tipologie di informazioni o categorie di interessati e dati personali di dettaglio, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi alla totalit� della popolazione;

- non proporzionato all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito, non individuando, in ossequio ai principi di privacy by design e by default, misure di garanzia adeguate per assicurare la protezione dei dati, anche in relazione a quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.

Garante Privacy, salvaguardia del principio di proporzionalit�

[Torna su]

Il Garante aveva gi� dato indicazioni in proposito invitando a selezionare "le tipologie di informazioni trattate, che dovevano essere oggetto di specifica valutazione rispetto alle esigenze perseguite in concreto, al fine di non violare il principio di proporzionalit� del trattamento dei dati" sancito dal Regolamento (art. 6, par. 3, con garanzie rafforzate per i dati di cui agli artt. 9 e 10), gi� parametro di legittimit� in materia, nella giurisprudenza della Corte di giustizia (ex multis sentenza dell' 8 aprile 2004, C- 203/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ldt), della Corte europea dei diritti dell'uomo (in particolare sez. II, sent. 28 novembre 2017, Antović and Mirković c. Montenegro) e della Corte costituzionale (sentenza n. 20 del 2019).

Nello specifico �in relazione ai trattamenti effettuati a fini di analisi del rischio attraverso interconnessioni con le numerose banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, effettuabili anche sulla base dei c.d. dati fattura, senza informazioni sulla descrizione dei beni e servizi oggetto della fattura (cfr. DPIA n. 2, allegata alla nota citata) e che prevedono la profilazione di tutti i contribuenti, anche minori d'et�, e il trattamento di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, il Garante ritiene necessario - attesi i rischi elevati per i diritti e le libert� degli interessati, approfondire separatamente l'istruttoria� per acquisire ulteriori elementi di valutazione, al fine di individuare idonee garanzie per i contribuenti, nel rispetto dell'art. 22 del Regolamento.


Tutte le notizie