Data: 13/07/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Sanificazione e acquisto DPI: il credito d'imposta

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Il decreto rilancio D.L. n. 34/2020, in corso di conversione, ha introdotto un credito d'imposta del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125). La norma dispone che tale credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Il credito sostituisce quello previsto dall'art. 64 del decreto-legge 18/2020 e dall'art. 30 del decreto-legge 23/2020, contestualmente abrogate, estendendo sia la platea dei beneficiari che le spese agevolabili.
Con un provvedimento firmato il 10 luglio da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate (qui sotto allegato) sono stati forniti i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal D.L. Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale (nonché per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro).

Comunicazione ammontare spese ammissibili

I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
L'Agenzia ha fornito un modello (qui sotto allegato insieme alle istruzioni per la compilazione) da utilizzare per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili al credito di imposta che dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet oppure tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
La comunicazione può essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020. Nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 125 del D.L. Rilancio il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Utilizzo in compensazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, in compensazione mediante modello F24.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 verrà scartato. Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici delle Entrate.
Con successiva risoluzione verrà istituito un apposito tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Cessione del credito d'imposta

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI, potranno optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione potrà riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.
La comunicazione della cessione dovrà avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020.
Il cessionario dovrà comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando le stesse funzionalità e successivamente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizzerà il credito:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione;
b) in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

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